LEGGE 8 maggio 2019, n. 42

Type Legge
Publication 2019-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo-art. 1

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica Ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica Francese, La Repubblica di Croazia, La Repubblica italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato di Lussemburgo, L'Ungheria, La Repubblica di Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica Portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica Slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri dell'Unione europea», e l'Unione europea da una parte, e la Repubblica di Cuba, in seguito denominata «Cuba», dall'altra, Considerando il desiderio delle parti di consolidare e approfondire i loro legami intensificando il dialogo politico, nonche' la cooperazione e le relazioni economiche e commerciali, in uno spirito di rispetto reciproco e di uguaglianza; Sottolineando l'importanza che esse annettono al rafforzamento del dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali; Sottolineando la propria volonta' di cooperare nelle sedi internazionali su temi di reciproco interesse; Tenendo presente l'impegno a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi e la strategia comune relativa al partenariato UE-Caraibi, e tenendo conto dei vantaggi reciproci della cooperazione e dell'integrazione regionali; Ribadendo il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'indipendenza politica della Repubblica di Cuba; Riaffermando il proprio impegno a potenziare l'efficacia del multilateralismo e il ruolo delle Nazioni Unite e l'impegno nei confronti di tutti i principi e di tutte le finalita' sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; Ribadendo il rispetto dei diritti umani universali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani; Ricordando il proprio impegno a favore dei principi riconosciuti di democrazia, buon Governo e Stato di diritto; Ribadendo il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale; Considerando il proprio impegno nei confronti degli obblighi internazionali nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e della cooperazione in tale ambito; Considerando il proprio impegno a contrastare il traffico illecito e l'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli strumenti internazionali, e a cooperare in tale settore; Confermando il proprio impegno a combattere ed eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilita', sull'eta' o sull'orientamento sessuale; Sottolineando il proprio impegno a favorire uno sviluppo inclusivo e sostenibile e a collaborare al perseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; Riconoscendo che Cuba e' un paese insulare in via di sviluppo e tenendo conto del livello di sviluppo di ciascuna parte; Riconoscendo l'importanza che la cooperazione allo sviluppo riveste per i paesi in via di sviluppo in termini di crescita sostenuta, di sviluppo sostenibile e di piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; Fondandosi sul principio della condivisione delle responsabilita' e persuasi dell'importanza di prevenire la produzione, il traffico e l'uso di droghe illecite; Ricordando il proprio impegno a combattere la corruzione, il riciclaggio, la criminalita' organizzata, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; Riconoscendo la necessita' di intensificare la cooperazione nei settori della promozione della giustizia, della sicurezza dei cittadini e della migrazione; Consapevoli della necessita' di promuovere gli obiettivi del presente accordo attraverso il dialogo e la cooperazione che coinvolgano tutte le parti interessate pertinenti, compresi, se del caso, le amministrazioni regionali e locali, la societa' civile e il settore privato; Rammentando i loro impegni assunti a livello internazionale in materia di sviluppo sociale, anche nei settori dell'istruzione, della salute e dei diritti del lavoro, come pure quelli a favore dell'ambiente; Ribadendo il diritto di sovranita' degli Stati sulle proprie risorse naturali e la loro responsabilita' di preservare l'ambiente conformemente alla legislazione nazionale, ai principi del diritto internazionale e alla dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile; Riaffermando l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi multilaterali ad esso allegati, nonche' alla necessita' di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; Ribadendo la propria opposizione a misure coercitive unilaterali con effetto extraterritoriale, in violazione del diritto internazionale e dei principi del libero scambio, e impegnate a promuoverne la revoca; Constatando che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di sottoscrivere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto riguarda le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi a Cuba che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' del protocollo n. 21. Constatando altresi' che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Principi 1. Le parti confermano il proprio impegno a favore di un sistema multilaterale solido ed efficace e del pieno rispetto e dell'osservanza del diritto internazionale e delle finalita' e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 2. Analogamente, esse ritengono che il loro impegno nei confronti delle basi consolidate delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, imperniate sull'uguaglianza, sulla reciprocita' e sul mutuo rispetto, costituisca un aspetto fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono che tutte le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono attuate conformemente ai rispettivi principi costituzionali, quadri giuridici, legislazioni, norme e regolamenti, nonche' agli strumenti internazionali applicabili di cui sono parti. 4. Le parti confermano il proprio impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, che costituisce un principio guida per l'attuazione del presente accordo. 5. Il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonche' il rispetto dello Stato di diritto, costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 6. Nel quadro della loro cooperazione, le parti riconoscono che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Accordo-art. 2

Art. 2. Obiettivi Le parti convengono che il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali, sulla base del mutuo rispetto, della reciprocita', dell'interesse comune e del rispetto della sovranita' delle parti; b) accompagnare il processo di ammodernamento dell'economia e della societa' cubane, fornendo un quadro globale per il dialogo e la cooperazione; c) instaurare un dialogo orientato ai risultati sulla base del diritto internazionale per consolidare la cooperazione bilaterale e l'impegno reciproco nei consessi internazionali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di rafforzare i diritti umani e la democrazia, conseguire uno sviluppo sostenibile ed eliminare la discriminazione in tutti i suoi aspetti; d) sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; e) promuovere le relazioni commerciali ed economiche in conformita' delle norme e dei principi che disciplinano il commercio internazionale come stabilito negli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); f) rafforzare la cooperazione regionale nei Caraibi e nell'America latina al fine di elaborare, ove possibile, risposte regionali ai problemi regionali e mondiali e promuovere lo sviluppo sostenibile della regione; g) promuovere la comprensione favorendo i contatti, il dialogo e la cooperazione tra le societa' di Cuba e dei paesi dell'UE a tutti i livelli.

Accordo-art. 3

Art. 3. Obiettivi Le parti convengono di instaurare un dialogo politico che persegua i seguenti obiettivi: a) rafforzare le relazioni politiche e promuovere gli scambi e la comprensione reciproca riguardo a questioni che destano interesse e preoccupazioni comuni; b) consentire un ampio scambio di opinioni e di informazioni tra le parti sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e promuovere la fiducia reciproca definendo e rafforzando al tempo stesso strategie comuni, ove possibile; c) rafforzare le Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale, alla luce della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, per consentire a tale organizzazione di affrontare efficacemente le sfide globali; d) continuare a promuovere il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Comunita' degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

Accordo-art. 4

Art. 4. Ambiti e modalita' 1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti. 2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti. 3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.

Accordo-art. 5

Art. 5. Diritti umani Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo e' concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

Accordo-art. 6

Art. 6. Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi e impegni in questo settore nell'ambito degli accordi internazionali applicabili e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, nonche' di altri strumenti internazionali, adottando come quadro riconosciuto il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti ribadiscono il diritto naturale di legittima difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro a scopo di difesa e per salvaguardare la sicurezza nazionale, nonche' per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti. 4. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con gli strumenti internazionali di cui al paragrafo 2. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale, nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire il traffico illegale di armi convenzionali e la loro diversione verso destinatari non autorizzati. 5. Le parti convengono inoltre di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale e di garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle iniziative tese ad assicurare l'esistenza di leggi, regolamenti e procedure adeguati per esercitare un controllo effettivo sulla produzione, le esportazioni, le importazioni, i trasferimenti o i ritrasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali. Esse convengono di instaurare un dialogo politico regolare che consenta di accompagnare e di consolidare tale impegno, tenuto conto della natura, della portata e dell'entita' del commercio illegale di armi per ciascuna parte.

Accordo-art. 7

Art. 7. Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Ribadendo il proprio impegno a favore di un disarmo generale e completo, le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace, la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le parti prendono atto della proclamazione dell'America latina e dei Caraibi quale zona di pace, che comprende l'impegno degli Stati della regione a promuovere il disarmo nucleare, nonche' dello status dell'America latina e dei Caraibi quale zona libera da armi nucleari. 3. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alle iniziative internazionali riguardanti il disarmo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa in tutti i suoi aspetti e dei relativi vettori, nonche' i controlli nazionali sulle esportazioni di armi, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, di altri obblighi internazionali applicabili alle parti e dei principi e delle norme del diritto internazionale. 4. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 5. Le parti convengono inoltre di procedere a scambi di opinioni e di collaborare al fine di adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, degli strumenti internazionali pertinenti e di attuare e rispettare pienamente gli strumenti di cui sono parti. 6. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare che accompagni la loro cooperazione in questo settore.

Accordo-art. 8

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