LEGGE 11 luglio 2019, n. 68
Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2019 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 1° ottobre 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 e' valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2.All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art. I
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE Il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; Considerato l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992; Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 19 luglio 1993; Considerato l'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Sezione 1 Nel presente Accordo: (a) l'espressione «IDLO» o «Organizzazione» significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo; (b) l'espressione «Governo» significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione «sede centrale» significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa; (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato dell'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso. (d) L'espressione «Assemblea» significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato. (e) L'espressione «Consiglio Consultivo», significa il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato. (f) L'espressione «beni dell'Organizzazione» significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. (g) L'espressione «archivi dell'Organizzazione» include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' o in possesso dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. (h) L'espressione «personale dell'Organizzazione» include il direttore generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.
Accordo-art. II
ARTICOLO II Sede centrale Sezione 2 Il Governo si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.
Accordo-art. III
ARTICOLO III Inviolabilita' della sede centrale Sezione 3 (a) La sede centrale e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potra' entrare nella sede centrale dell'Organizzazione per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del direttore generale. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attivita' ufficiale dell'Organizzazione, il consenso del direttore generale si considerera' presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla base di un consenso presunto del direttore generale, e' obbligato, su richiesta del direttore generale, a lasciare immediatamente gli edifici. (d) Il direttore generale impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV Protezione della sede centrale Sezione 4 Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.
Accordo-art. V
ARTICOLO V Servizi pubblici della sede centrale Sezione 5 Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI L'organizzazione ed i suoi beni Sezione 6 L'Organizzazione godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il direttore generale dell'Organizzazione vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. Sezione 7 I beni di proprieta' dell'Organizzazione ed i suoi archivi cosi come definiti nelle lettere (f) e (g) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. Sezione 8 Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Organizzazione prevedra' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di: (i) controversie con il suo personale; (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extra-contrattuale. Sezione 9 In esecuzione della Sezione 8, l'Organizzazione predisporra' idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII Personalita' giuridica Sezione 10 Il Governo riconosce che l'Organizzazione e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il direttore generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII Comunicazione e trasporti Sezione 11 Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.
Accordo-art. IX
ARTICOLO IX Esenzione dalle imposte Sezione 12 L'Organizzazione, le sue proprieta', redditi e beni di cui all'Art. I, Sezione 1, (f) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Sezione 13 (a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. (b) Per quanto concerne l'esenzione dall' «imposta sul valore aggiunto (IVA)» l'Organizzazione godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. (c) L'Organizzazione sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. (d) L'Organizzazione sara' anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonche' dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO, con esclusione degli impianti ad uso privato. (e) L'Organizzazione sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attivita' istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione non chiedera' l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia. (f) L'Organizzazione sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'«uso ufficiale» dell'Organizzazione, e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di contingenti stabiliti per le altre Organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia. (g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Organizzazione.
Accordo-art. X
ARTICOLO X Agevolazioni finanziarie Sezione 14 Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l' Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana o altrove; (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
Accordo-art. XI
ARTICOLO XI Assicurazioni sociali e sanitarie Sezione 15 (a) Il personale dell'Organizzazione sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. (b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto. (c) Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.
Accordo-art. XII
ARTICOLO XII Transito e soggiorno Sezione 16 (a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana dei membri del personale dell'Organizzazione e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate In questa Sezione sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. (b) Il direttore generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.
Accordo-art. XIII
ARTICOLO XIII Rappresentanti di stati e membri del Consiglio consultivo dell'organizzazione Sezione 17 I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo («I Rappresentanti») e i membri del Consiglio Consultivo dell'Organizzazione («I Membri del Consiglio»), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale; (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Sezione 18 I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Sezione 19 I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alla lettera (e) della Sezione 17.
Accordo-art. XIV
ARTICOLO XIV Esperti e funzionari di organizzazioni Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
Accordo-art. XV
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