DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78
Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 31-ter;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 203, comma 1;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 16, comma 4;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies;
Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;
Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2019;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Funzioni e finalita'
1.Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente.
2.Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».
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