LEGGE 24 luglio 2019, n. 88
Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/2019 Vigenza internazionale dei protocolli per l'Italia: dal 1° dicembre 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Art. 3
Dichiarazioni e riserve
1.Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Art. 4
Disposizioni di adeguamento
1.Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Second Additional Protocol
Allegato Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Parte di provvedimento in formato grafico
Secondo Protocollo addizionale-art. 1
Traduzione Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo considerato il loro impegno in virtu' dello Statuto del Consiglio d'Europa: desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della societa'; considerato che a tale scopo e' auspicabile rafforzare le proprie capacita' individuali e collettive al fine di reagire alla criminalita'; determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978; tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Campo d'applicazione L'articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: 1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine piu' breve, l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria e' domandata, e' di competenza delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente. 2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna ne' ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune. 3. L'assistenza giudiziaria puo' essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorita' amministrative e contro la decisione delle quali puo' essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale. 4. L'assistenza giudiziaria non puo' essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilita' di una persona giuridica nella Parte richiedente.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 2
Art. 2. Presenza di autorita' della Parte richiedente L'articolo 4 della Convenzione e' completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2: «2. Le domande circa la presenza di dette autorita' o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far si che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 3
Art. 3. Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente L'articolo 11 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, e' trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili. Il trasferimento puo' essere rifiutato: (a) se la persona detenuta non vi acconsente; (b) se la sua presenza e' necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiesta; (c) se il suo trasferimento e' suscettibile di prolungare la sua detenzione o (d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo e' accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte puo' rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini. 3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e. all'occorrenza, nel territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la liberazione.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 4
Art. 4. Vie di comunicazione L'articolo 15 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le domande d'assistenza giudiziaria cosi' come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 2. Le domande previste nell'articolo 11 della presente Convenzione cosi' come quelle previste nell'articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. 3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via. 4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtu' degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' competente della Parte richiedente all'autorita' competente della Parte richiesta. 5. Le domande previste nel paragrafo I dell'articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorita' giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta. 6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorita' competenti. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorita' considera competenti ai fini del presente paragrafo. 7. In casi urgenti e se e' ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta puo' essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol). 8. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o piu' delle condizioni seguenti: (a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata; (b) la domanda, sempreche' non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata; (c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia; (d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo. 9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtu' della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione cosi' come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni e' disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. 10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorita' delle Parti.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 5
Art. 5. Spese L'articolo 20 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate: (a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta; (b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell'articolo 11 della presente Convenzione; (c) le spese importanti o straordinarie. 2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennita' ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti. 3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 lettera e del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 6
Art. 6. Autorita' giudiziarie L'articolo 24 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' considera come autorita' giudiziarie ai lini della presente Convenzione. Successivamente puo'. in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.»
Secondo Protocollo addizionale-art. 7
Art. 7. Esecuzione differita delle domande 1. La Parte richiesta puo' differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorita'. 2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiesta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie. 3. Ogni decisione di differire l'assistenza e' motivata. La Parte richiesta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.
Secondo Protocollo addizionale-art. 8
Art. 8. Procedura Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, quando la domanda prescrive una formalita' o una determinata procedura perche' cosi' vuole la legislazione della Parte richiedente, la Parte richiesta, anche se la formalita' o la procedura non le e' familiare, da seguito alla richiesta nella misura in cui non sia contraria ai principi fondamentali del proprio diritto; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Protocollo.
Secondo Protocollo addizionale-art. 9
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