LEGGE 24 luglio 2019, n. 90

Type Legge
Publication 2019-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: dal 10 settembre 2019 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 10 ottobre 2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 1

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Oggetto 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; (g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose; (h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale (j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 2

Articolo 2 Doppia Incriminazione 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata se il fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 3

Articolo 3 Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria 1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se: (a) la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi della legislazione ordinaria genericamente applicabile; (e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso, razza, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) risulta gia' in corso un procedimento penale nella Parte Richiesta, o e' gia' stata pronunciata una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta; (g) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 4

Articolo 4 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorita' Centrali competenti per la sua attuazione: a) Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia. b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorita' Centrale e' l'Ufficio del Procuratore Generale; 2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 5

Articolo 5 Forma e Contenuto delle Richieste 1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' ai successivo Articolo 12 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine; (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese. 6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 6

Articolo 6 Esecuzione della Richiesta 1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione adottando una decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente per le determinazioni di competenza. 6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte che ha eseguito la richiesta.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 7

Articolo 7 Ricerca di Persone In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito delle ricerche.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 8

Articolo 8 Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche 1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 9

Articolo 9 Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. La Parte Richiesta, in conformita' alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 10

Articolo 10 Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente 1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 11

Articolo 11 Garanzie e Principio di Specialita' 1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorita' competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.

Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 12

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