DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;
Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento:
Capo I Organizzazione del Ministero
Art. 1
Dipartimenti del Ministero
2.Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di ((seicentottantotto)). In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.
Art. 2
Capi dei dipartimenti
1.I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2.Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3.Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento (95) della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis). 3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. (Omissis). 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. (Omissis).».
Art. 3
Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'
1.E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2.Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
3.E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati, dai responsabili della Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento delle finanze.
4.Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.
Capo II Articolazione dei dipartimenti Sezione I Dipartimento del tesoro
Art. 4
Competenze del Dipartimento del tesoro
2.Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
4.Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
4-bis.((E' assegnato al Dipartimento un posto)) di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze ((di cui alla lettera g) del comma 1 e)) di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.
5.Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i) ((, attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE)).
5-bis.((Il dirigente generale)) di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati ((puo' avvalersi)), secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.
Art. 5
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
((
))
6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
Art. 6
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1.Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. ((Il Consiglio opera altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia.))
2.Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento ((del tesoro e del Dipartimento dell'economia)). Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
((2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia))
3.Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali.
((Sezione I-bis)) ((Dipartimento dell'economia))
Art. 6-bis
(( (Competenze del Dipartimento dell'economia). ))
((
2.Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».
4.Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche', per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.
5.Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.
6.I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.
))
Art. 6-ter
(( (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). ))
((
))
Sezione II Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 7
Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
2.Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
5.Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. (1)
6.Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.
Art. 8
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
((
))
Art. 9
Sistema delle ragionerie
Art. 10
Uffici centrali di bilancio
2.Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento.
Sezione III Dipartimento delle finanze
Art. 11
Competenze del Dipartimento delle finanze
2.Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
4.Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento ((tre)) posti di funzione di livello dirigenziale generale. (1)
5.Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.
Art. 12
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze
Sezione IV Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Art. 13
Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
2.Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).
((
))
5.Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.
((
6.I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.
))
Art. 14
(Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)
Capo III Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 15
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
1.Gli Uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
Art. 16
Ragionerie territoriali dello Stato
1.Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2.Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
3.Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
4.Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
5.Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.
6.Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.
Art. 17
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
1.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e' definito il numero e l'articolazione delle Ragionerie territoriali, nonche' il relativo ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.
Note all'art. 17: - Il testo vigente del comma 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle note alle premesse.
Capo IV Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze
Art. 18
Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
1.All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. (Omissis).».
Capo V Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 19
(Dotazioni organiche)
1.La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
Capo VI Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
Art. 20
Disposizioni transitorie e comuni
1.Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
Art. 21
Strutture tecniche di coordinamento
1.Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu' strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalita' operative, nonche' la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 22
Norme finali ed abrogazioni
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, e' abrogato.
2.Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1213
Note all'art. 22: - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis). 8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. (Omissis).». - Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell'art. 3 della citata legge n. 20 del 1994 e' riportato nelle note alle premesse.
Tabelle - Tabella A
((Tabella A | Tabella Organici Dirigenziali | | | --- | --- | | Dirigenti di prima fascia | | | Uffici di diretta collaborazione con il Ministro | 4 | | Dipartimento del tesoro | 8 | | Dipartimento dell'economia | 6 | | Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato | 49 | | Dipartimento delle finanze | 10 | | Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi | 9 | | Totale | 86 | | Dirigenti di seconda fascia | | | Dirigenti di seconda fascia | 688 | ((Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).))
Tabelle - Tabella B
Tabella B ((TABELLA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125))
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