DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2019-06-26
State In force
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Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2019

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;

Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

Sulla

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento:

Capo I Organizzazione del Ministero

Art. 1

Dipartimenti del Ministero

2.Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di ((seicentottantotto)). In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.

Art. 2

Capi dei dipartimenti

1.I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2.Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.

3.Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.

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