LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti 1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia; b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro. 2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: - La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132. - Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
2.I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8: - La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265. - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. - La legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81. - Per il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168. - Il testo degli articoli 4-undecies, 4-duodecies e 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 7, cosi' recita: «Art. 4-undecies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita' del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione. 3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari.» «Art. 4-duodecies. (Procedura di segnalazione alle Autorita' di vigilanza). - 1. La Banca d'Italia e la Consob: a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonche' di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392. 2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.» «Art. 100. (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte: a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti: 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; 4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 2. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. 3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 169. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 7. - Il titolo II della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note all'articolo 9, e' cosi' rubricato: «Titolo II Sanzioni amministrative».
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati; d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali; e) individuazione delle autorita' competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031; g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi; i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea; n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma; o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo; p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 3. (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317. - Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
Art. 12
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue; b) fermo restando che il Ministero della salute e' designato quale autorita' unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorita' competenti; c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma; d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonche' nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma; f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625; i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.
Note all'art. 12: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 11. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 2017/625 si veda nelle note all'articolo 11. - Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289.
Art. 13
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4. 2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. 3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita'; b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali; c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni; d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
Note all'art. 13: - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76. - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) n. 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 350. - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264. - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita: «Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria tecnica. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorita' nazionale competente. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: a) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito; b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a); c) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a); d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22; e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 7, comma 3; f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a); g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 13; h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16; i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti; l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 28; n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'articolo 32; o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q); p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2; r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V; s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia e la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020; t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 40; u) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto; v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'articolo 34, comma 3; z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri; aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 17; bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 1; cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 18; dd) definire i contenuti e le modalita' per la comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'articolo 24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'articolo 25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui all'articolo 26; ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4; ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea; gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti; ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote; ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'articolo 37, nonche' richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto; mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38; nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita' previste dal presente decreto salvo diversamente indicato. 5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 6. 7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni. 9. 10. La Segreteria tecnica e' composta da ventidue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE. 10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori. 12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. 13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi. 14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i). 15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.».
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilita' estesa del produttore; 2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' delle procedure e delle norme di sicurezza; 3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; 4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili; b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attivita' di enti e imprese; 3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di gestione; c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche; 5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonche' le relative modalita' di controllo; 6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 14: - La direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., cosi' recita: «Art. 2. (Obiettivi). - 1. Il presente decreto ha lo scopo: a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualita' dell'ambiente; b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso; c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli. 2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformita' alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina: a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi; b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire; c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche; d) le misure volte a migliorare la qualita' ambientale e l'efficienza delle attivita' di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile; e) le responsabilita' degli operatori economici.». - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. - Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., cosi' recita: «Art. 9. (I sistemi individuali). - 1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza e' corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema: a) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza; b) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V; c) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE. 2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalita': a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate. 3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro novanta giorni dalla presentazione del progetto ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'articolo 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.» «Art. 10. (I sistemi collettivi). - 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. 2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo. 4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'. 4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e 8. 5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione. 7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 8. Lo statuto e' approvato nei successivi novanta giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione dello statuto e' condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale. 9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi del presente comma. 10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. 10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. 10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.». - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato nelle note all'articolo 11, cosi' recita: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.
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