DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Type DPR
Publication 2019-08-06
Ultimo aggiornamento 2019-10-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 35;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1.Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2.Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformita' degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformita', della vigilanza del mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note all'art. 1: - La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. - Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23 (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72. - Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. - La rubrica dell'art. 3, del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»; - La rubrica dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»; - La rubrica dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Libera circolazione»; - La rubrica dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas»; - Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Obblighi degli operatori economici»; - Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»; - Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della conformita'»; - Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Vigilanza del mercato dell'unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»; - La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformita' per apparecchi e accessori»; - La rubrica dell'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Iscrizioni»; - La rubrica dell'Allegato V del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita' n. ...».

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661

Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, S.O. - La rubrica dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita'». - La rubrica dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati». - La rubrica dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati». - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. legge 218. - L'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O, 31 luglio 2009, cosi' recita: «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - La rubrica dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Prescrizioni relative alle autorita' di notifica». - La rubrica dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 2008/765 reca: «Ambito di applicazione». - La rubrica dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2008/765 reca: «Prescrizioni generali». - La sezione II (da art. 17 a 26) del regolamento (UE) n. 2008/765 e' intitolata: «Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato». - La sezione II (da art. 27 a 29 ) del regolamento (UE) n. 2008/765 e' intitolata: «Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario». - Il comma 4 dell'art. 30 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013. n. 3, cosi' recita: «4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.». - L'art. 47 della legge del 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.». - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 e degli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 661, abrogati dal presente decreto, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Fontana, Ministro per gli affari europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Salvini, Ministro dell'interno

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1967

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