DECRETO 5 agosto 2019, n. 134
Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2019
IL MINISTRO PER IL SUD
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 601;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'allegato I, recante le definizioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017, n. 174, recante «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1617 e n. 2063 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 1397 del 17 luglio 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174
Il Ministro per il Sud Lezzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2184
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174 (Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), come modificato dal presente decreto: «Art. 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: a) - v) (Omissis). v-bis) "Attivita' libero-professionale": attivita' svolta da soggetti iscritti in ordini e collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto: «(Omissis). 5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sia residente all'estero.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto: «9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto gestore richiede: a) (Omissis). b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui all'articolo 3 comma 1, la documentazione indicata all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda; c) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto: «1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora: a) (Omissis). b) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario; c) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario; d) - j). (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, come modificato dal presente decreto: «1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori: a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute; b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni; c) importo complessivo dei contributi concessi; d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unita' lavorative aggiuntive generate dallo strumento agevolativo.».
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