LEGGE 18 novembre 2019, n. 146
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2019 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: dal 15 novembre 2020 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 13 novembre 2020 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: dal 14 novembre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Trattato-art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti", Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale di tutti gli Stati; Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalita' concludendo un trattato di estradizione; Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Trattato-art. 2
ARTICOLO 2 Reati che danno luogo all'estradizione 1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la domanda di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la domanda di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei mesi. 2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva se: a) le rispettive leggi delle Parti pongono gli atti o omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o descrivono il reato con la stessa denominazione; b) ai sensi delle leggi delle Parti gli elementi costitutivi del reato sono diversi, intendendosi che deve essere presa in considerazione l'interezza della condotta cosi' come descritta dalla Parte richiedente. 3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi doganali e di cambi esteri, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente. 4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della domanda e' stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purche' la legge della Parte richiesta consenta il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la domanda di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti gli altri reati.
Trattato-art. 3
ARTICOLO 3 Motivi di rifiuto obbligatori L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un reato correlato a tale tipologia di reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o il tentato omicidio; 2) ogni altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di una persona; 3) i reati di terrorismo e i reati non considerati reati politici ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta; d) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o altre azioni o omissioni che violano i suoi diritti fondamentali come indicati all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il fatto che il procedimento si sia svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione, a condizione che la Parte richiedente fornisca la prova che all'imputato e' stata data la possibilita' di essere presente al procedimento ma non ha usufruito di questa opportunita'; e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti della Parte richiesta; f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, e' intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge della Parte richiesta; h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta; i) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.
Trattato-art. 4
ARTICOLO 4 Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Trattato-art. 5
ARTICOLO 5 Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorita' centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Trattato-art. 6
ARTICOLO 6 Presentazione della domanda di estradizione e Autorita' centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorita' centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria. 3. Ciascuna Parte contraente comunica all'altra, per via diplomatica, cambiamenti dell'Autorita' centrale designata.
Trattato-art. 7
ARTICOLO 7 Domanda di estradizione e documenti necessari 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identita' ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione e' stato commesso fuori dal territorio di tale Parte. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorita' competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Trattato-art. 8
ARTICOLO 8 Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte puo' domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Trattato-art. 9
ARTICOLO 9 Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione. 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.
Trattato-art. 10
ARTICOLO 10 Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena, ne' sottoposta a altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nella Parte richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte richiesta vi acconsente. In tale caso, la Parte richiesta, previa specifica domanda della Parte richiedente, puo' acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che nei suoi confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso da quello per il quale e' stata presentata la domanda, in conformita' alle condizioni ed ai limiti stabiliti dal presente Trattato. Al riguardo: i. la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7; ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte della Parte richiesta, sempre che cio' sia consentito da quest'ultima Parte. 2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente puo' adottare le misure necessarie, previste dal suo ordinamento, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
Trattato-art. 11
ARTICOLO 11 Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.
Trattato-art. 12
ARTICOLO 12 Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto attraverso le Autorita' Centrali designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ovvero altri canali convenuti da entrambe le Parti. 2. La domanda di arresto provvisorio e' formulata per iscritto e contiene: a) una descrizione della persona richiesta, nonche' informazioni sulla sua nazionalita'; b) l'ubicazione della persona richiesta; c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato; d) la descrizione delle leggi violate; una dichiarazione del fatto che nei confronti della persona richiesta e' stato emesso un ordine di arresto o una sentenza di condanna; e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno saranno trasmessi entro il termine specificato nel presente Trattato; e f) la descrizione della pena che puo' essere inflitta o che e' stata inflitta per il reato. 2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda. 3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. 4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato richiesto riceve la formale domanda di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Trattato-art. 13
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