LEGGE 18 novembre 2019, n. 147
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Trattato-art. 1
Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, qui di seguito denominate "Le Parti", Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale; Guidate e vincolate dagli obblighi contenuti negli strumenti internazionali applicabili sui diritti umani, riguardo al rispetto del diritto alla vita e alla non inflizione di torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che la condanna o la sentenza che applica una misura di sicurezza possa essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini; Hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini di questo Trattato, il termine: a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della liberta' personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione e' sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato; b) "sentenza" indica una decisione giudiziale irrevocabile, avverso la quale non e' pendente alcuna impugnazione, mediante la quale e' inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza; c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile; d) "persona sottoposta a misura di sicurezza" indica quella persona maggiorenne non imputabile o minorenne, conformemente alla normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso un reato ed e' stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali; e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata emessa la sentenza nei confronti della persona che puo' essere trasferita o che e' stata trasferita; f) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata o sottoposta a misura di' sicurezza puo' essere trasferita o e' stata trasferita per eseguire la condanna o la misura di sicurezza; g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, e' autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Principi Generali 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione. 3. Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione e' sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate. 4. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12.
Trattato-art. 3
Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorita' Centrale e' il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana e' il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Trattato-art. 4
Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni: a) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza sia cittadino dello Stato di Esecuzione e si trovi nel territorio di una delle Parti. La qualita' di cittadino e' considerata ai momento della richiesta di trasferimento; b) che la sentenza sia irrevocabile; c) che la durata della condanna o della misura di sicurezza che deve essere eseguita sia di almeno un anno, ovvero sia indeterminata, alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di condanne o misure di sicurezza di durata inferiore ad un anno; d) che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna o applicata la misura di sicurezza costituiscano reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; e) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o il suo legale rappresentante, acconsenta al trasferimento; f) che lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Obbligo di Fornire Informazioni 1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.
Trattato-art. 6
Articolo 6 Richiesta di Trasferimento 1. Il trasferimento puo' essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato. 3. Le Autorita' Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e piu' agile scambio tra loro.
Trattato-art. 7
Articolo 7 Scambio di informazioni e documenti a sostegno 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) le informazioni sulle generalita' della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (nome, data, luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) le informazioni sul luogo di residenza o il domicilio nello Stato di Esecuzione della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, se conosciute; c) le informazioni relative al tipo di pena, alla durata della stessa, alla data di inizio dell'esecuzione ed al suo termine finale, al periodo di tempo gia' scontato, al periodo di tempo che manca da scontare ed ai benefici penali ottenuti. In caso di sentenza relativa a piu' reati, o in caso di piu' sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della pena; d) le informazioni relative al tipo ed alla durata della misura di sicurezza. In caso di sentenza relativa a piu' reati, o in caso di piu' sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della misura; e) le informazioni sul computo della detenzione preventiva, sui condoni o diminuzioni di pena; f) la copia della sentenza irrevocabile; g) la copia delle disposizioni di legge e una sintetica descrizione dei fatti sui quali si basa la sentenza; h) se opportuno, un rapporto medico-sociale sulla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, informazioni sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; i) la dichiarazione con la quale la persona menzionata all'Articolo 4 lettera e) manifesta il consenso al trasferimento; j) la dichiarazione mediante la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza; k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e' cittadino dello Stato di Esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata emessa la sentenza nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, in conformita' a quanto stabilito all'Articolo 12 del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e si impegna ad eseguire la sentenza; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno di cui alle disposizioni che precedono non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
Trattato-art. 8
Articolo 8 Lingua e Legalizzazione La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalita' di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'Articolo 7.
Trattato-art. 9
Articolo 9 Consenso e Verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera e) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La suddetta procedura e' regolata dalla legge dello Stato di Condanna. 2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
Trattato-art. 10
Articolo 10 Decisione 1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza in conformita' alle finalita' del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Se, con la sentenza di condanna, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, o delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono stati imposti altri obblighi, lo Stato di Condanna puo' subordinare il suo consenso al previo adempimento di tali sanzioni od obblighi ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; e' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna. 3. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione rispettano la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione e' sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate. 4. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque: a) essere piu' grave, per la sua natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 5. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione. 6. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione motivata di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto.
Trattato-art. 11
Articolo 11 Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza 1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e' concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.
Trattato-art. 12
Articolo 12 Condizioni di Esecuzione della Sentenza 1. Lo Stato di Esecuzione esegue la sentenza e adotta le relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione, in conformita' alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorita' competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta tenuta dalla persona condannata prima della consegna. 2. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno ed e' rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato e' autorizzato ad eseguire la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.
Trattato-art. 13
Articolo 13 Revisione della Sentenza Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
Trattato-art. 14
Articolo 14 Cessazione dell'Esecuzione Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna o della misura di sicurezza non appena e' informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.
Trattato-art. 15
Articolo 15 Informazioni Concernenti l'Esecuzione Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza: a) se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della sentenza e' terminata o comunque cessata; b) se la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza evade prima che l'esecuzione della sentenza sia terminata o se, nei casi di condanna la cui esecuzione e' sottoposta a condizioni, non siano state rispettate le prescrizioni e le misure di sorveglianza adottate; c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.
Trattato-art. 16
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