LEGGE 25 novembre 2019, n. 149
Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2019 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 16 dicembre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art.I
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-MALINDI, KENYA Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti": 1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e l'amicizia fra i due Paesi; 2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per i propri cittadini; 3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985; 4. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 27 ottobre 2006; 5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonche' tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte; 6. PRESO ATTO che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e' l'Ente pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i programmi delle attivita' dell'ASI; 7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995; 8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2006, ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya e Italia relativo alla base di lancio e contrailo di' satelliti di San Marco-Malindi, nonche' delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi il 14 gennaio 2010, ivi compresa l'intesa sull'apertura formale dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi piu' brevi possibili; 9. PRESO ATTO della decisione di prorogare la validita' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per un periodo da concordare tra le parti; 10. RICONOSCIUTA la necessita' di continuare ad esplorare e ad utilizzare lo spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, che comporta il lancio, controllo e studio in orbita di satelliti e piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya; 11. RICONOSCIUTA la necessita' di sviluppare un ampio quadro di cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali; 12. RICONOSCIUTA l'opportunita' di offrire rinnovate capacita' di lancio di piccoli e micro satelliti in zona equatoriale, con particolare attenzione alle necessita' dei Paesi Europei ed Africani; 13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano; 14. CONSIDERATE le raccomandazioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e fuso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a Vienna nel luglio 1999, e la Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione N. 55/2 dell'8 settembre 2000; 15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della Terra puo' dare all'utilizzo delle risorse naturali in Africa; 16. PRESO ATTO della Dichiarazione di Lisbona su Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata il 7 dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre 2006, entrambe concordanti sul ruolo importante che i servizi di osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza in Africa; 17. CONSIDERATA la partecipazione del Governo della Repubblica Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici che possono derivare da tale programma per i Paesi Africani; 18. RICONOSCIUTA l'opportunita' che la cooperazione fra i due Paesi offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia e sviluppo delle risorse umane, nell'ambito della scienza e della tecnologia spaziali; 19. E RICONOSCIUTI INOLTRE i reciproci vantaggi scientifici, tecnici ed economici derivanti, dall'esplorazione e dall'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e dalle relative applicazioni; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Il termine "Accordo" indica i contenuti del presente documento, stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, cosi' come di volta in volta emendati dalle Parti; per "Parti" si intendono il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana; per "Base" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo; il termine "Consiglio" indica i Ministri designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo; il termine "Comitato" indica i Segretari generali, o altra carica equivalente, designati dai Ministeri competenti delle Parti e i Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali, ai sensi dell'Articolo V del presente Accordo; il termine "Organo di Gestione" indica i rappresentanti designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo; per "Terzi" si intende ogni altra istituzione, entita' o persona diversa dalle Parti o dalle loro rispettive autorita' pubbliche, agenzie spaziali ed istituzioni pubbliche che si occupano di attivita' spaziali; per "Staff scientifico" si intende il personale impiegato presso la Base che svolge incarichi specialistici e di natura intellettuale, diversi dai lavori concettuali, manuali, meccanici o fisici di routine; per "Staff tecnico-amministrativo" si intende il personale assunto presso la Base diverso dallo staff scientifico; per "Beni" si intende qualsiasi infrastruttura o attrezzatura situata presso la Base; per "Accordi attuativi" si intendono gli strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione di cui all'Articolo II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, cosi' come negoziati ai sensi dell'Articolo III.7.
Accordo-art. II
ARTICOLO II La Base 1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in: a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale, attualmente situato ad Ungwana Bay; b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale. L'infrastruttura critica presso la Base e' descritta nell'Allegato 1. 2. La Base sara' utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni cosi come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attivita' concordata tra le Parti. I settori di attivita' comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Scienza e tecnologia dello spazio; b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile; d) Comunicazioni spaziali; e) Telemedicina; f) Acquisizione dati satellitari; g) Servizi di controllo e telemetria; h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali; i) Ricerca atmosferica; i) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento; k) Istruzione e formazione; l) Telerilevamento. 3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.
Accordo-art. III
ARTICOLO III Altre aree di cooperazione 1. Il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, si impegna a sostenere e potenziare le capacita' dell'Agenzia competente in materie di aerospazio, scienza, scienze spaziali, tecnologia, ricerca e relative applicazioni che il Governo della Repubblica del Kenya intende istituire. 2. Le Parti si impegnano ad istituire un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya adibito alla ricezione, l'archiviazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati ottenuti mediante telerilevamento, ivi compreso un sito specchio per applicazioni di telerilevamento. I termini e le condizioni per l'installazione, la gestione ed il funzionamento del Centro costituiranno l'oggetto di un Accordo attuativo fra le Parti, ai sensi dell'articolo III.7 del presente accordo. 3. Alla luce della collaborazione strategica fra Europa e Africa, le Parti promuoveranno il ruolo e le attivita' del previsto Centro Regionale per l'osservazione della Terra in tutte le iniziative collegate a progetti e servizi riguardanti l'osservazione della Terra, quali il programma "GMES e Africa" o qualsiasi altro programma sul quale le Parti possano convenire. 4. Il Governo della Repubblica Italiana avviera' programmi di formazione nelle seguenti aree, rivolti a cittadini keniani selezionati dal Governo della Repubblica del Kenya secondo quanto verra' congiuntamente concordato: a) Aerospazio, scienza e tecnologia spaziali; b) Corsi nel settore della Difesa; c) Borse di studio formative in altre discipline. 5. Il Governo della Repubblica Italiana potenziera' la capacita' delle istituzioni pubbliche di formazione superiore della Repubblica del Kenya di avviare percorsi di formazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali, secondo quanto verra' congiuntamente concordato. 6. Il Governo della Repubblica Italiana, d'intesa con il Governo della Repubblica del Kenya, sosterra' lo sviluppo dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi), secondo quanto verra' congiuntamente concordato. 7. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya negozieranno e concluderanno, tramite i rispettivi Ministeri o Agenzie deputati, tutti gli accordi attuativi al fine di strutturare la collaborazione nei settori summenzionati e in ogni altra area di cooperazione che potra' essere congiuntamente concordata ai sensi del presente Accordo. Di seguito si riportano i cinque accordi attuativi iniziali, che saranno firmati contestualmente al presente Accordo, e che formano parte integrante dello stesso: a. Supporto all'Agenzia Nazionale Spaziale del Kenya; b. Accesso ai dati ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici; c. Istruzione e Formazione; d. Telemedicina; e e. Istituzione del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV Consiglio Congiunto dei Ministri 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avra' la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Essa sara' composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti. 2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in: a. Definizione delle politiche e delle attivita' di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo; b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto; c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV. 3. Il Consiglio si riunira' almeno una volta ogni due (2) anni o su richiesta del Comitato Direttiva Congiunto. Il Consiglio puo' adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne emerga la necessita'. 4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca quale autorita' responsabile per l'attuazione del presente Accordo. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.
Accordo-art. V
ARTICOLO V Comitato Direttivo Congiunto 1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvedera', tra l'altro a: a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua piu' agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo; b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra; c. monitorare i progressi dei programmi e delle attivita' di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo; d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformita' con l'Articolo XIV; e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione; g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo; k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; 1. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti. 2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato. 3. Il Comitato si riunira' almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sara' congiuntamente concordato.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI Organo di gestione congiunto 1. Le Parti gestiranno congiuntamente la Base e a questo scopo istituiranno un Organo di gestione congiunto, di seguito denominato "l'Organo di gestione". 2. L'Organo di gestione sara' composto da figure tecniche designate dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e da qualsiasi altra persona che ciascuna delle Parti potra' designare. Ciascuna Parte nominera' 3 (tre) membri dell'Organo di Gestione e potra' nominare consulenti. 3. L'Organo di gestione si riunira' ogni qualvolta si rendera' necessario per lo svolgimento dei propri compiti, e in ogni caso almeno tre (3) volte per ciascun anno finanziario. 4. La convocazione degli incontri straordinari dell'Organo di gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro sono inviate a ciascun componente dell'Organo di gestione con un preavviso di almeno 14 giorni. 6. Le Parti, in base ad un sistema di rotazione, designano il Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni. 7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno: a. valutare e raccomandare al Comitato i piani strategici e il programma di lavoro annuale per la Base; b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio delle attivita' della Base; c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attivita' ed i progressi della Base; d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi di lancio dalla Base; e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'utilizzo della Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. valutare e raccomandare al Comitato politiche di condivisione dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprieta' intellettuale, e assicurare l'attuazione delle stesse; g. esaminare e raccomandare al Comitato aree di attivita' della Base di cui all'Articolo II dell'Accordo; h. esaminare il rendimento economico della Base e raccomandare al Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini e condizioni di servizio per tutto il personale; j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta dal Comitato; k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati con Terzi; l. esaminare e riorganizzare la struttura manageriale della Base San Marco; m. sviluppare gli schemi di servizio del personale; n. prendere in considerazione e propone tutti i piani per le risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base. 8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'Organo di Gestione puo' deliberare in merito alle proprie procedure.
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