LEGGE 25 novembre 2019, n. 150
Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2019 Vigenza internazionale dei trattati per l'Italia: dal 6 marzo 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Trattato di estradizione-art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti», Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, Considerando che, a tal fine, e' necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete, Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, Hanno stabilito quanto segue: Articolo 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della liberta', imposta dalle autorita' giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.
Trattato di estradizione-art. 2
Articolo 2 Fatti che danno luogo all'estradizione 1) Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza di condanna definitiva per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati e quando, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena privativa della liberta' ancora da espiare e' di almeno sei mesi. 2) Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 3) Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati sanzionati ai sensi della legge di entrambi gli Stati con pene privative della liberta', ma uno o piu' reati non soddisfi i requisiti previsti negli incisi precedenti, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione anche per questi ultimi, purche' almeno uno di questi delitti soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4) L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
Trattato di estradizione-art. 3
Articolo 3 Motivi di rifiuto obbligatori 1) L'estradizione non e' concessa quando: a) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' stata formulata al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita', origine etnica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ideologia o opinioni politiche, o che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per qualcuna di queste ragioni; b) la domanda di estradizione si riferisce a reati considerati dallo Stato Richiesto come reati politici o come reati connessi a reati di tale natura. A tal fine, non sono considerati reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; c) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che nello Stato Richiedente la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale si richiede l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione o omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione se lo Stato Richiedente assicura un nuovo giudizio alla persona condannata per assicurare il suo diritto a comparire in giudizio; d) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione puo' determinare conseguenze contrastanti con l'ordine pubblico o con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale; e) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; f) lo Stato Richiesto ha pronunciato una sentenza definitiva nei confronti della persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione; g) per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; h) la persona richiesta sara' giudicata o e' stata condannata nello Stato Richiedente da un tribunale speciale; i) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto. 2. Se la richiesta di estradizione per dar corso ad un procedimento penale si riferisce ad un reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, in caso di condanna, impone una pena privativa della liberta' consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto. 3. Se la richiesta di estradizione per eseguire una sentenza di condanna si riferisce ad un reato che e' stato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, prima dell'estradizione, commutera' la pena applicando una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.
Trattato di estradizione-art. 4
Articolo 4 Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta; c) se lo Stato Richiesto ha in corso un procedimento penale in riferimento alla persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione.
Trattato di estradizione-art. 5
Articolo 5 Estradizione dei cittadini 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per la via diplomatica, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Trattato di estradizione-art. 6
Articolo 6 Presentazione della richiesta di estradizione Ai fini del presente Trattato la domanda di estradizione e tutti gli atti e documenti sono trasmessi per via diplomatica.
Trattato di estradizione-art. 7
Articolo 7 Richiesta di estradizione e documenti necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati: a) l'indicazione dell'autorita' richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione chiara e circostanziata dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita' e sulla pena che puo' essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che si riferiscono alla prescrizione del delitto ed un'analisi della situazione della prescrizione nel caso concreto; f) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia autentica della sentenza definitiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 4. La domanda e i documenti presentati in conformita' all'articolo 6 sono esenti da legalizzazione e apostille.
Trattato di estradizione-art. 8
Articolo 8 Arresto provvisorio 1. Lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto puo' richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 9. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte cessano di avere efficacia se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, lo Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di quindici giorni. 5. La cessazione dell'arresto provvisorio, ai sensi del precedente paragrafo 4, non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Trattato di estradizione-art. 9
Articolo 9 Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni supplementari, per le quali lo Stato Richiedente disporra' di un tempo addizionale di sessanta giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' considerata come una rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, lo Stato Richiedente potra' avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per gli stessi fatti.
Trattato di estradizione-art. 10
Articolo 10 Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati allo Stato Richiedente.
Trattato di estradizione-art. 11
Articolo 11 Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per fatti diversi da quelli che hanno motivato la richiesta di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo: i) lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7; ii) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che cio' sia autorizzato da quest'ultimo Stato. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per i fatti diversamente qualificati a condizione che anche per tali nuovi fatti sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
Trattato di estradizione-art. 12
Articolo 12 Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 11, lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.
Trattato di estradizione-art. 13
Articolo 13 Richieste di estradizione avanzate da piu' Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare: a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravita' dei diversi reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle richieste; f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Trattato di estradizione-art. 14
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