LEGGE 25 novembre 2019, n. 151
Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2019 igenza internazionale del trattato per l'Italia: 8 agosto 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato-art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalita', considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879, ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizone, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obbligo di Estradare Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorita' giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.
Allegato-art. 2
Articolo 2 Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione potra' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi. 2. Per determinare se un fatto e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica. 3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescindera' altresi' dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi. 4. L'estradizione sara' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potra' concedere l'estradizione per tutti i reati considerati.
Allegato-art. 3
Articolo 3 Motivi di Rifiuto Obbligatori L'estradizione non sara' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici: 1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) le attivita' di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanita', i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambe gli Stati sono Parte. b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante. d) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta; e) se la sentenza e' stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e permettergli l'esercizio del diritto di difesa cosi' come sarebbe accaduto nel caso di comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti; f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata giudicata dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta ed e' stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva; g) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, una della Parti ha concesso amnistia, indulto o grazia; h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo le legge di una delle Parti; i) se il reato per il quale si domanda l'estradizione e' previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti; j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilot politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente; K) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero puo' determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
Allegato-art. 4
Articolo 4 Motivi di Rifiuto Facoltativi L'estradizione potra' essere rifiutata se il reato per il quale si richiede l'estradizione e' soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della stessa Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata.
Allegato-art. 5
Articolo 5 Estradizione del Cittadino La nazionalita' della persona richiesta non potra' essere invocata per negare l'estradizione.
Allegato-art. 6
Articolo 6 Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, lo Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmetteranno le richieste di estradizione e comunicheranno direttamente tra loro. 2. Le Autorita' Centrali saranno il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e l'Autorita' Centrale di Cooperazione Giuridica internazionale del Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura della Repubblica Orientale dell'Uruguay. 3. Ciascuna Parte Contraente comunichera' all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Allegato-art. 7
Articolo 7 Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione sara' formulata per iscritto e dovra' contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalita', al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identita', ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione nonche' i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali; c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena; e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio. 2) Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovra' essere accompagnata: a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta. 4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalita' di legalizzazione o postille.
Allegato-art. 8
Articolo 8 Informazioni Supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potra' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorita' Centrale della Parte Richiedente. Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non puo' adempiere entro il predetto termine, potra' chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi. 2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarra' alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, cio' non preclude la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Allegato-art. 9
Articolo 9 Decisione 1. La Parte Richiesta decidera' sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informera' prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.
Allegato-art. 10
Articolo 10 Principio di Specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non potra' essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. A tali effetti, non sara' computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potra' richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7. 2) Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potra' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'estradizione e che l'estradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.
Allegato-art. 11
Articolo 11 Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potra' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potra' richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7. In nessun caso si estradera' la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo polilico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.
Allegato-art. 12
Articolo 12 Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potra' richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sara' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio dovra' contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c). 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adottera' le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informera' prontamente la Parte Richiedente dell'esito. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sara' messa in liberta' senza ulteriori formalita', se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta non avra' ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potra' essere prorogato di dieci giorni continuativi. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non ostera' all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.
Allegato-art. 13
Articolo 13 Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valutera' tutte le circostanze del caso, in particolare: a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato; b) la gravita' dei diversi reati; c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; d) il tempo ed il luogo di commissione del reato; e) la nazionalita', la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta; f) le date di presentazione delle diverse richieste; g) la possibilita' di una successiva riestradizione all'altra Parte.
Allegato-art. 14
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