LEGGE 25 novembre 2019, n. 152
Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2019 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 29 dicembre 2021 Vigenza internazionale del trattat di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 12 giugno 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Trattato di estradizione-art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini: Articolo 1 Obbligo di Estradare Ciascuno Stato Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Trattato di estradizione-art. 2
Articolo 2 Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato che sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare di almeno un anno. 2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non avra' rilevanza la qualificazione giuridica del fatto, purche' questo sia punibile secondo le rispettive legislazioni. 3. Per reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato Richiedente. 4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' fatti distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto puo' comunque concedere l'estradizione anche per detti reati. 5. L'estradizione e' concessa se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso nel territorio dello Stato Richiedente ovvero e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna. In tale ultimo caso, perche' l'estradizione possa essere concessa, e' pero necessario che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 6. L'estradizione e' altresi' concessa, ai sensi del presente Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte.
Trattato di estradizione-art. 3
Articolo 3 Motivi di Rifiuto Obbligatori L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a detto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanita', ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto; d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione. Lo Stato Richiesto potra' chiedere che all'imputato sia riconosciuto il diritto ad un nuovo processo in base alle leggi dello Stato Richiedente; e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto; f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione e' un reato militare che secondo la legge dello Stato Richiesto non integri anche un delitto comune; h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione.
Trattato di estradizione-art. 4
Articolo 4 Motivi di Rifiuto Facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Trattato di estradizione-art. 5
Articolo 5 Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali e' stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente ilseguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Trattato di estradizione-art. 6
Articolo 6 Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica. 2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador. 3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Trattato di estradizione-art. 7
Articolo 7 Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che determinano la giurisdizione penale e che stabiliscono i termini e le condizioni per procedere penalmente o per dare esecuzione alla condanna. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia autentica dell'ordinanza impositiva della misura cautelate emessa dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documento a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
Trattato di estradizione-art. 8
Articolo 8 Informazioni Supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in liberta'. 3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione e' stata privata della liberta' personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potra' essere posta in liberta'.
Trattato di estradizione-art. 9
Articolo 9 Decisione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.
Trattato di estradizione-art. 10
Articolo 10 Principio di Specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzicee di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro sessanta giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tal caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per reato diverso da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo: 1) lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7; 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che a cio' sia autorizzato da quest'ultimo Stato. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato richiedente potra' compiere gli atti irripetibili, gli atti interruttivi della prescrizione ovvero ogni attivita' procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata. 3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estadizione ai sensi del presente Trattato.
Trattato di estradizione-art. 11
Articolo 11 Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dalla Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.
Trattato di estradizione-art. 12
Articolo 12 Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda deve essere avanzata per iscritto all'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto attraverso i canali diolomatici, ovvero attraverso l'Organizzazione Interazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, una descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 par. 1, nonche', degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona, il pericolo di fuga e la manifestazione dell'intenzione di presentare formale richiesta di estradizione entro il termine di sessanta giorni. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di quindici giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Trattato di estradizione-art. 13
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