LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
78.Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
79.Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80.Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
81.Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
82.Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014 ».
83.All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».
84.La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
85.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
86.A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
87.Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, e' altresi' autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
88.Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
89.Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo' anche essere concessa in complementarita' con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
91.All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale ».
92.La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e piu' in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti « Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
93.Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalita' di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94.I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del comma 86, nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e piu' in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
95.Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
96.Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, e' autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
97.Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
98.Al fine di studiare le modalita' per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, e' costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. (22)
99.La Commissione di cui al comma 98 e' presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunita' coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle universita' e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
100.Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, e' assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
101.All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, » sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».
102.Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita' navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
103.Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (45)
104.Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.
105.Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 puo' essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
106.Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
107.Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
108.Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze di polizia.
109.All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
110.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
112.Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
113.Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
114.I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma.
115.I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
116.Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entita' dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
117.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
118.Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
119.Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, e' istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta' di Venezia.
120.Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilita' e resilienza nonche' contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della citta' di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della societa' Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
121.E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
122.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
123.Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
124.Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e' riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
127.All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».
128.All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente ».
129.Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
130.Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
131.Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
132.Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (5) (8)
133.Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui. (45)
135.Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
136.Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita' non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di complessive 500 unita'.
137.Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
138.Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
139.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
140.Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
141.All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».
142.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
143.Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. (70)
144.Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
146.COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130.
147-bis.Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali.
148.I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
149.All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».
150.Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.
151.Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituita dalla seguente: « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ».
152.All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti: « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79; h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59; h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39; h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19; h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29; h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99; h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99; h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59; h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19; h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ».
153.Ai fini del comma 151 e' autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
154.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
155.Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unita' di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.
156.All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse.
157.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
158.Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022 e nel triennio 2023-2025, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento.
159.Per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi e' assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
160.All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
161.All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: « h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».
162.Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2026 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
164.Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno e' autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
165.Per l'attuazione del comma 164, e' autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.
166.Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020. (46)
167.Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
169.Per l'attuazione del comma 168 e' autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
170.La dotazione organica degli avvocati dello Stato e' aumentata di quindici unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171.La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.
172.Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
173.L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attivita' difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
174.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 e' autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
176.All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
177.La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
178.Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
179.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
180.All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle societa' sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse disponibili ».
181.COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126.
182.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
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