LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
837.A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838.Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839.Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
840.Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
841.
842.
843.I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.
844.Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita' previste dal medesimo codice.
845.Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.
846.Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante.
847.Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. (1)
848.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
849.Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente: « d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ».
850.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
851.Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
852.Al fine di sostenere le attivita' della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, e' assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
855.All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».
856.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
857.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
858.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
859.Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
860.I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
861.Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
862.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
864.Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.
865.Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed e' incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
866.Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
867.Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonche' la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularita' nell'ambito di apposito tavolo.
868.Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna e' stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione. (45)
869.E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualita' considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 puo' essere altresi' incrementato, per un periodo limitato alle annualita' considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
870.In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, e' attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
871.In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprieta' regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonche' per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilita' di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
872.A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla citta' metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e' determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' degli importi non piu' dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
873.All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
874.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
875.(19)
876.Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
878.Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo e' assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
879.Ai cittadini di origine italiana di nazionalita' venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
880.Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, e' cofinanziato lo studio di fattibilita' del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.
881.Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalita' venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
883.Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalita' di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
884.Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2
(Stato di previsione dell'entrata)
1.L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2.L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2020, in ((215.000 milioni di euro)).
3.I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4.La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5.Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.
6.Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7.Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8.Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
11.Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
12.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
13.Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
14.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
16.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
17.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
18.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
Art. 4
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2.Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
Art. 7
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 9
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2.Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6.Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14- ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8.Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9.Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.
Art. 10
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3.Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, e' fissato in 136 unita'.
4.Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5.Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6.Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
3.La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2020, come segue: 1) Esercito n. 289; 2) Marina n. 295; 3) Aeronautica n. 247; 4) Carabinieri n. 112.
4.La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2020, come segue: 1) Esercito n. 420; 2) Marina n. 392; 3) Aeronautica n. 351.
5.La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2020, come segue: 1) Esercito n. 540; 2) Marina n. 214; 3) Aeronautica n. 135.
6.Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7.Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10.Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 13
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2.Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4.Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6.Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 14
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3.Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4.Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 15
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2.Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 16
(Totale generale della spesa)
1.Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonche' in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.
Art. 17
(Quadro generale riassuntivo)
1.E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 18
(Disposizioni diverse)
1.In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3.In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
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