DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017», ed in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonchè per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonchè delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
2.Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
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