DECRETO 4 novembre 2019, n. 166

Type Decreto
Publication 2019-11-04
State In force
Source Normattiva
articles 7
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative

Art. 1

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative

2.L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalita' applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

4.Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermita', in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5.Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 3 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

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