DECRETO 5 novembre 2019, n. 167

Type Decreto
Publication 2019-11-05
Ultimo aggiornamento 2020-01-10
State In force
Source Normattiva
articles 4
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Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 19. (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 78, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 102, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 114, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) (Omissis). 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad esclusione dei limiti di eta'.». - Per il testo dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si vedano le note alle premesse. - Per i testi degli articoli 143, 155, 164, 173, 180 e 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Disposizioni particolari

1.Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.

2.Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.

Note all'art. 3: - Per il testo vigente dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.». - Per il testo dell'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente degli articoli 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.». «Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.». «Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.». «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.».

Art. 4

Abrogazioni

1.E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197.

Il Ministro: Lamorgese

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2857

Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, si vedano le note alle premesse.

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