DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177
Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2020
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;
Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni acquistabili;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019; Adotta il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1.Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ((, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.)).
Art. 2
Carta elettronica
1.Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2.La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3.L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4.L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ((, e dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.)).
Art. 3
Beneficiari della Carta
1.La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' ((negli anni 2019, 2020 e 2021)).
2.I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica. ((I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identita' elettronica, di seguito "CIE".))
Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta
1.L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il ((Ministero della cultura)), di seguito «((MIC))». A tal fine, il ((MIC)) si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
((
1-bis.Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonche' di assistenza all'utenza sulle piattaforme digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis).
))
Capo II Funzionamento della carta
Art. 5
Attivazione della Carta
1.I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione e' consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' ((nell'anno 2019,)) fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 ((e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021)).
2-bis.I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato al comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.
((
2-ter.I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto indicato ai commi 2 e 2-bis, per l'acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
))
Art. 6
Uso della Carta
1.La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' ((nell'anno 2019, entro)) e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 ((ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021)), per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2.La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
3.I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4.L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5.I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
Art. 7
Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del ((MIC)), in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/.
2.L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal ((Ministero della cultura)).
3.Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il ((MIC)) puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
4.Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il ((31 agosto 2022)), sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite ((SPID o CIE)), prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
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