LEGGE 5 marzo 2020, n. 13

Type Legge
Publication 2020-03-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza: Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione straordinaria n. 45 del 23 febbraio 2020. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 151.

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»; al comma 2: alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»; alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»; alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area». All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «Le autorita' competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi». All'articolo 3: al comma 1, la parola: «sentito» e' sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» e' soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»; al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»; al comma 6: al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,»; al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» e' soppresso il segno d'interpunzione: «,». All'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

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