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LEGGE 2 aprile 2020, n. 21

Current text a fecha 2020-04-04

Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza: Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2019. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3 All'art. 1: al comma 3: al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» sono inserite le seguenti: «in via automatica» e dopo le parole: «il trattamento integrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate»; al comma 4, le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» sono sostituite dalle seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui». All'art. 2: al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate».