DECRETO 28 gennaio 2020, n. 24

Type Decreto
Publication 2020-01-28
Ultimo aggiornamento 2020-04-16
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note all'art. 1.

Art. 8

Personale

1.Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2.Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.

3.L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Art. 9

Patrimonio ed entrate

1.Fermo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali.

2.Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50: «Art. 15 (Principi che regolano l'attivita' e il funzionamento dell'ANSFISA). - 1. Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario e' assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unita' di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate. 2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili precedentemente in uso da parte di ANSF, con contratti, convenzioni e accordi stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007. Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi; c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'AN-SFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorita' di regolazione dei trasporti; d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 10

Indirizzo e vigilanza

1.L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 compete, altresi', al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonche' dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

2.Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresi', inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonche' i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3.Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed e' aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 8 (L'ordinamento).- 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».

Art. 11

Regolamento di amministrazione

1.Il Regolamento di amministrazione e' adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 109 del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, reg. n. 1164

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si veda nelle note all'art. 1.

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