DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Type Decreto-legge
Publication 2020-04-08
Ultimo aggiornamento 2025-12-31
State In force
Source Normattiva
articles 64
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresi', che SACE S.p.A. in virtu' della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure in materia di continuita' delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia e per gli affari europei;;

E M AN A il seguente decreto-legge:

CAPO I MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese)

1.Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonche' le associazioni professionali e le societa' tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis.Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. (13)

1-ter.Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4.Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5.Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

8.Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9.I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11.In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12.L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13.Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14.E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio. (2)

14-bis.Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter.Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. (19)

14-quater.Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-quinquies.Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e 14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

((14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.))

Art. 1-bis

(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)

2.Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3.L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4.Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6.Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attivita' professionale autonoma.

Art. 1-bis.1

(Misure a sostegno della liquidita' delle imprese di medie dimensioni)

1.A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al ((30 giugno 2022)), la societa' SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.

Art. 1-ter

(( (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca). ))

((

1.Al fine di assicurare liquidita' alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'.

2.La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3.Sono altresi' concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualita' 2020.

))

Art. 2

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

Art. 3

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1.SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

3.Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3-bis.La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, puo' avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

CAPO II MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1.Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. (7) (9) (14) ((16))

Art. 4-bis

(( (Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190). ))

((

))

Art. 4-ter

(( (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) ))

((1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020))

Art. 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1.All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore ((il 1° settembre)) 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Art. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1.Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del ((31 dicembre 2022)) non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2.Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3.Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4.Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonche' delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Art. 6-bis

(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)

1.Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2.La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3.Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.

4.Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5.Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6.Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8.Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9.Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ((16))

Art. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1.Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 ((del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)). Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. ((2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' facolta' delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020")).

Art. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa')

1.Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Art. 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1.I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2.Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3.Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4.Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5.L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-bis.Il debitore che, entro la data del ((31 dicembre 2022)), ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter.Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1.Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

((2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a)

al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b)

all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c)

alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta e' presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942))

((3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267))

Art. 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1.Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

3.I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate. ((13))

Art. 12

(Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini) 1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020. 1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile". 2. Per un periodo di ((ventiquattro mesi)) dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno. 2-bis. Fino al ((31 dicembre 2021)), a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente: "a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo. a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci; 2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.". 2-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

Art. 12-bis

(( (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali). ))

((

1.Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

))

Art. 12-ter

(( (Disposizioni in materia di beni di impresa). ))

((

1.La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo' essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

))

Art. 12-quater

(( (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilita' dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali). ))

((1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il seguente: "3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"))

Art. 13

(Fondo centrale di garanzia PMI)

3.All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".

4.Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, puo' essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4-bis.Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter.Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6.All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

7.Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8.Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9.All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176.

10.Per le finalita' di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11.Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12.L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' abrogato.

12-bis.Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. (7)

13.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 13-bis

(( (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). ))

((

1.Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, e' riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

))

Art. 13-ter

(( (Microcredito). ))

((1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"))

Art. 14

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1.Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al ((30 giugno 2021)), sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2.Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al ((30 giugno 2021)), sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

Art. 14-bis

(( (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). ))

((

1.Al fine di assicurare la continuita' delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, gia' prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

))

Art. 14-ter

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1.Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune ((fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)), le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2.Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 ((e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)) non e' obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3.Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di ((ventiquattro mesi)).

4.Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.

CAPO III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1.L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, ((e' soggetto)) alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti ((nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale)). 3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ((intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,)) che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, ((quando il valore complessivo)) dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento ((del capitale)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea. 3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente ((al termine del)) 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 ((relativi)) a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ((intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo)), si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 ((,)) non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore."

Art. 16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

Art. 17

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

((1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttivita' nel territorio nazionale))

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

2.Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4.Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5.I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6.La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi ((, Piacenza, Alessandria e Asti)), che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7.I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. (2)

8.Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni ((...)) dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ((e, per i mesi)) di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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