LEGGE 5 giugno 2020, n. 63
Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Oneri
1.Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2.Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.
Art. 4
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN CONCERNING THE PREMISES OF THE PERMANENT SECRETARIAT LOCATED IN ITALY Parte di provvedimento in formato grafico
Annex
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, dall'altra, Considerata la Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995 che istituisce il partenariato EuroMediterraneo; Considerato che, nel quadro della Dichiarazione di Barcellona, il Parlamento europeo e' stato invitato a rivolgersi ad altri parlamenti nella prospettiva di avviare il dialogo parlamentare Euro-Mediterraneo, e che, in risposta a questo invito, e' stato costituito un Forum parlamentare Euro-Mediterraneo nell'ottobre 1998; Considerata la quinta Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002, che ha convenuto di raccomandare la trasformazione del Forum parlamentare EuroMediterraneo in una Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM), come proposto dal Parlamento europeo nella risoluzione dell'Il aprile 2002; Considerata la decisione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli Esteri tenutasi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003, a seguito delle raccomandazioni adottate a Napoli il 2 dicembre 2003 dal quinto Forum parlamentare Euro-Mediterraneo, di istituire formalmente l'Assemblea Parlamentare EuroMediterranea quale dimensione parlamentare del partenariato avviato dalla Dichiarazione di Barcellona; Considerata la Dichiarazione Congiunta del Vertice per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008, che ha avviato l'Unione per il Mediterraneo ed ha inoltre sancito che l'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea sara' la legittima espressione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Considerato che in occasione della sesta sessione plenaria, tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010, il nome dell'APEM e' stato modificato in Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), seguito dall'inclusione delle attivita' della AP-UpM nell'ambito delle strutture e dei progetti dell'UpM; Considerato il Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, approvato al Cairo il 29 aprile 2018 dalla plenaria; Considerata la decisione, adottata dall'Ufficio dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo il 13 luglio 2018 a Bruxelles, di ubicare la sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a Roma; Hanno concordato quanto segue: Art. 1. Definizioni In questo accordo: a) «Regolamento» si riferisce al Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ad ogni documento ufficiale ad esso allegato; b) «Segretariato» si riferisce al Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; c) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana; d) «autorita' italiane competenti» si riferisce alle autorita' nazionali o locali della Repubblica italiana, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni amministrative e delle consuetudini della Repubblica italiana; e) I «locali» sono da riferirsi a: i) qualsiasi edificio di proprieta', affittato, prestato o altrimenti messo a disposizione del Segretariato nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio dell'attivita' del Segretariato, ivi incluse le strutture di supporto; ii) in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi edificio nel territorio della Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Segretariato; f) «Assemblea» si riferisce all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; g) «proprieta' del Segretariato» si riferisce a tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', affittati, in gestione o amministrati dal Segretariato in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali; h) «Rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti dei Membri dell'Assemblea, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Segretariato; i) I «membri del personale» sono il Segretario Generale ed il personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di quello assunto localmente e retribuito su base oraria; j) «membri della famiglia» si riferisce ai consorti ed ai familiari a carico, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale; k) Per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Segretariato occupa per la prima volta i locali; 1) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le attivita' del Segretariato, le quali sono autorizzate dal Regolamento interno o dall'Ufficio in conformita' al Regolamento interno; m) I «Residenti permanenti in Italia» sono quei membri del personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nelle sedi del Segretariato in Italia, erano gia' residenti in Italia;
Accordo-art. 2
Art. 2. I locali 1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I. 2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell' assemblea. 3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all'allegato I. 4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprieta' di Roma Capitale e sara' restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali edifici e' conferito lo status dei locali. 6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.
Accordo-art. 3
Art. 3. Privilegi ed Immunita' Il Governo concede al Segretariato i privilegi e le immunita' specificate all'Allegato II.
Accordo-art. 4
Art. 4. Responsabilita' 1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' del Segretariato sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato nell'esercizio delle loro funzioni, ricade interamente sul Segretariato stesso e non sara' in carico alla Repubblica italiana. 2. Il Segretariato risarcisce il Governo nei seguenti casi: a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprieta', possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato, e b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessita' di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato.
Accordo-art. 5
Art. 5. Modifiche e modalita' di attuazione 1. Su richiesta del Governo o del Segretariato si procedera' a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 2. Le modalita' di attuazione del presente Accordo tra le autorita' italiane competenti ed il Segretariato derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative il giorno della firma. 3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale vigente e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Accordo-art. 6
Art. 6. Risoluzione delle controversie Ogni controversia tra il Governo e il Segretariato in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante trattative e consultazioni tra le Parti.
Accordo-art. 7
Art. 7. Entrata in vigore e risoluzione 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 2. Ciascuna Parte puo' risolvere il presente Accordo con un preavviso scritto di un anno. Fatto in due originali in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica Per l'Assemblea Parlamentare italiana dell'Unione per il Mediterraneo Il Ministro degli Affari Esteri e Il Presidente del Parlamento della Cooperazione Internazionale europeo Fatto a ......... il ......... Fatto a ......... il .......
Allegato I
Allegato I Questo allegato si riferisce ai locali (come definiti dal presente Accordo) Parte I Locali per l'occupazione secondo l'Art. 2.1 1. I locali del Segretariato dovranno essere delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza n. 37 - Roma. L'ubicazione dei locali delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore» e' indicata nella piantina alla fine di questo allegato. 2. I locali saranno provvisti di postazioni informatiche e dotati di personale distaccato dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione eterna, nonche' da personale diplomatico dei paesi membri della UpM gia' presente in Italia. L'Italia mettera' anche un contabile a disposizione del Segretariato, almeno per la fase iniziale. 3. Un inventario dettagliato di componenti, apparati, apparecchiature e impianto dovra' essere concordato quando il Segretariato occupera' i locali. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
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