LEGGE 17 luglio 2020, n. 82

Type Legge
Publication 2020-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2020 - Vigenza internazionale del trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 28 marzo 2024- Vigenza internazionale del trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: dal 1° novembre 2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Trattato di estradizione-art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti'; RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' dei suoi responsabili; DESIDERANDO rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di prevenzione e repressione del crimine; DESIDERANDO, inoltre, regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in conformita' a quanto disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranita' nazionale, l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; COSCIENTI che il procedimento di estradizione ha come principio fondamentale il rispetto dei Diritti Umani; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a estradare all'altra le persone, che si' trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle quali e' stata emessa una misura privativa della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Trattato di estradizione-art. 2

ARTICOLO 2 REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE l. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a tre (3) anni. 2. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno (1) un anno. 3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 4. Quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione. 5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

Trattato di estradizione-art. 3

ARTICOLO 3 CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; e, iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita' od opinioni politiche c) se la condotta per la quale e' richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare; d) se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'estradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta; e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; f) se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; g) quando, per il reato per il quale e' richiesta l'estradizione, e' intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena; h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997; i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani; j) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, in relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 4

ARTICOLO 4 CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; e) quando la violazione per la quale e' richiesta l'estradizione e' stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.

Trattato di estradizione-art. 5

ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI 1. Quando la persona richiesta e' cittadino della Parte Richiesta, questa puo' concedere la sua estradizione se, a sua completa discrezione, lo ritiene ammissibile. Agli effetti indicati, non rileva la cittadinanza acquisita dopo la data di commissione del reato. 2. Se la richiesta di estradizione e' rigettata esclusivamente in quanto la persona richiesta e' un cittadino della Parte Richiesta, quest'ultima deve sottoporre il caso alle proprie autorita' competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo, la Parte Richiesta chiede alla controparte le prove che attestano la partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono imputati, prove che devono essere fornite dalla Parte Richiedente. La Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle misure adottate in relazione alla sua richiesta. 3. Nel caso in cui sia rifiutata la consegna di una persona nei confronti della quale e' stata emessa sentenza di condanna definitiva dalla Parte Richiedente, si puo' richiedere l'applicazione dell'exequatur al fine dell'esecuzione della pena nella Parte Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale.

Trattato di estradizione-art. 6

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SPECIALITA' 1. Una persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) non abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo; o c) la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la persona richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente o estradata a uno Stato terzo per un reato diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, dopo che la Parte Richiedente ha presentato, per via diplomatica, richiesta in questo senso, allegando a tal fine l'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o l'ordine di esecuzione per la carcerazione per il nuovo reato, se esiste, e le norme di legge rilevanti. 2. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. Le presenti disposizioni non si applicano ai reati commessi successivamente all'estradizione. 3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova configurazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata per il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.

Trattato di estradizione-art. 7

ARTICOLO 7 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Se necessario si assicurera' la presenza di un interprete.

Trattato di estradizione-art. 8

ARTICOLO 8 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE 1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale e' richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da: a) nome dell'autorita' richiedente; b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona; c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena; f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena; g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostilte e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.

Trattato di estradizione-art. 9

ARTICOLO 9 DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

Trattato di estradizione-art. 10

ARTICOLO 10 LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 11

ARTICOLO 11 GARANZIE La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che alla persona richiesta sia stato assicurato o sara' assicurato un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

Trattato di estradizione-art. 12

ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO 1. La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta e' stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto. 2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara' ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo. 3. Inoltre, si potra' disporre l'arresto della persona richiesta anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia accompagnata dalla richiesta di arresto. 4. La localizzazione della persona richiesta puo' essere fatta attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

Trattato di estradizione-art. 13

ARTICOLO 13 RICHIESTE CONCORRENTI 1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta deve determinare in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunicare agli Stati Richiedenti la sua decisione. 2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali: a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi; b) il momento e il luogo della commissione di ogni reato; c) le date di presentazione delle diverse richieste; d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e f) la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altro Stato Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

Trattato di estradizione-art. 14

ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA 1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del rifiuto. 3. Una volta che l'autorita' competente della Parte Richiesta ha messo la persona a disposizione della Parte Richiedente, il trasferimento avviene entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione per via diplomatica della Parte Richiedente. 4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si interrompe fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per Io stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

Trattato di estradizione-art. 15

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