LEGGE 17 luglio 2020, n. 82

Type Legge
Publication 2020-07-17
Ultimo aggiornamento 2024-04-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2020 - Vigenza internazionale del trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 28 marzo 2024- Vigenza internazionale del trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: dal 1° novembre 2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Trattato di estradizione-art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti'; RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' dei suoi responsabili; DESIDERANDO rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di prevenzione e repressione del crimine; DESIDERANDO, inoltre, regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in conformita' a quanto disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto internazionale, in particolare il rispetto della sovranita' nazionale, l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; COSCIENTI che il procedimento di estradizione ha come principio fondamentale il rispetto dei Diritti Umani; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a estradare all'altra le persone, che si' trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle quali e' stata emessa una misura privativa della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Trattato di estradizione-art. 2

ARTICOLO 2 REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE l. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a tre (3) anni. 2. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno (1) un anno. 3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 4. Quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione. 5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

Trattato di estradizione-art. 3

ARTICOLO 3 CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non e' concessa: a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte; e, iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali in vigore tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita' od opinioni politiche c) se la condotta per la quale e' richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare; d) se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'estradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente o della Parte Richiesta; e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; f) se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; g) quando, per il reato per il quale e' richiesta l'estradizione, e' intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia, indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena; h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi precedentemente al 17 dicembre 1997; i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, ovvero contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti in materia di Diritti Umani; j) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, in relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 4

ARTICOLO 4 CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; e) quando la violazione per la quale e' richiesta l'estradizione e' stata commessa fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa fuori dal suo territorio.

Trattato di estradizione-art. 5

ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI 1. Quando la persona richiesta e' cittadino della Parte Richiesta, questa puo' concedere la sua estradizione se, a sua completa discrezione, lo ritiene ammissibile. Agli effetti indicati, non rileva la cittadinanza acquisita dopo la data di commissione del reato. 2. Se la richiesta di estradizione e' rigettata esclusivamente in quanto la persona richiesta e' un cittadino della Parte Richiesta, quest'ultima deve sottoporre il caso alle proprie autorita' competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo, la Parte Richiesta chiede alla controparte le prove che attestano la partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono imputati, prove che devono essere fornite dalla Parte Richiedente. La Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle misure adottate in relazione alla sua richiesta. 3. Nel caso in cui sia rifiutata la consegna di una persona nei confronti della quale e' stata emessa sentenza di condanna definitiva dalla Parte Richiedente, si puo' richiedere l'applicazione dell'exequatur al fine dell'esecuzione della pena nella Parte Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale.

Trattato di estradizione-art. 6

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SPECIALITA' 1. Una persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) non abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo; o c) la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la persona richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita nel territorio della Parte Richiedente o estradata a uno Stato terzo per un reato diverso da quello per il quale e' stata concessa l'estradizione, dopo che la Parte Richiedente ha presentato, per via diplomatica, richiesta in questo senso, allegando a tal fine l'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o l'ordine di esecuzione per la carcerazione per il nuovo reato, se esiste, e le norme di legge rilevanti. 2. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. Le presenti disposizioni non si applicano ai reati commessi successivamente all'estradizione. 3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova configurazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata per il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.

Trattato di estradizione-art. 7

ARTICOLO 7 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Se necessario si assicurera' la presenza di un interprete.

Trattato di estradizione-art. 8

ARTICOLO 8 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE 1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del reato per il quale e' richiesta l'estradizione e deve essere accompagnata da: a) nome dell'autorita' richiedente; b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona o a determinare dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona; c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena; f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena; g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente. 3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare. 4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostilte e si presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica.

Trattato di estradizione-art. 9

ARTICOLO 9 DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

Trattato di estradizione-art. 10

ARTICOLO 10 LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 11

ARTICOLO 11 GARANZIE La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire che alla persona richiesta sia stato assicurato o sara' assicurato un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

Trattato di estradizione-art. 12

ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO 1. La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta e' stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto. 2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara' ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo. 3. Inoltre, si potra' disporre l'arresto della persona richiesta anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia accompagnata dalla richiesta di arresto. 4. La localizzazione della persona richiesta puo' essere fatta attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

Trattato di estradizione-art. 13

ARTICOLO 13 RICHIESTE CONCORRENTI 1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta deve determinare in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunicare agli Stati Richiedenti la sua decisione. 2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali: a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi; b) il momento e il luogo della commissione di ogni reato; c) le date di presentazione delle diverse richieste; d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e f) la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altro Stato Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

Trattato di estradizione-art. 14

ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA 1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del rifiuto. 3. Una volta che l'autorita' competente della Parte Richiesta ha messo la persona a disposizione della Parte Richiedente, il trasferimento avviene entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione per via diplomatica della Parte Richiedente. 4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si interrompe fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per Io stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

Trattato di estradizione-art. 15

ARTICOLO 15 CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA 1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' richiesta l'estradizione, la Parte Richiesta puo', dopo aver deciso di concedere l'estradizione, differire la consegna fino alla conclusione del procedimento, fino a quando la persona non sia rimessa in liberta' nell'ambito del relativo processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, se non e' possibile l'organizzazione di una videoconferenza o il trasferimento dei funzionari che devono eseguire la procedura, la Parte Richiesta puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed e' riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della liberta' e' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 16

ARTICOLO 16 PROCEDIMENTO Per quanto non previsto dal presente Trattato, gli aspetti procedurali di estradizione sono disciplinati da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

Trattato di estradizione-art. 17

ARTICOLO 17 CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi modo possono servire come prova nel processo, sono consegnati quando si concede l'estradizione anche qualora la stessa non puo' avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, quando possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in corso. 3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli oggetti consegnati, si accerta che essi siano stati consegnati alla Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformita' alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere. 4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non pregiudica la richiesta di assistenza che puo' essere presentata sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti.

Trattato di estradizione-art. 18

ARTICOLO 18 TRANSITO 1. Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, per via diplomatica ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

Trattato di estradizione-art. 19

ARTICOLO 19 SPESE Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a carico della Parte Richiedente.

Trattato di estradizione-art. 20

ARTICOLO 20 CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE 1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici.

Trattato di estradizione-art. 21

ARTICOLO 21 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all'Articolo 2, che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore. 2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del Trattato sono decise in conformita' alle disposizioni previgenti.

Trattato di estradizione-art. 22

ARTICOLO 22 RISERVATEZZA Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione puo' consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta puo' proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non puo' proteggere l'informazione nel modo voluto dalla parte Richiedente, quest'ultima decidera' se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

Trattato di estradizione-art. 23

ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE 1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avra' durata illimitata. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformita' alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Ciascuna Parte potra' recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione. 4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformita' con lo stesso. Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2018, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 1

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti denominate "le Parti"; CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che uniscono le Parti; DESIDEROSI di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria in materia penale; AGENDO in conformita' alle proprie legislazioni interne, nonche' nel rispetto dei principi universali di diritto internazionale, e in particolare del principio di pari sovranita' e di non ingerenza negli affari interni; TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le Parti devono, in conformita' al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in avanti assistenza giudiziaria). 2. L'assistenza e' prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non e' considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. 4. Il presente Trattato non consente alle autorita' competenti di una delle Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facolta' che sono esclusivamente di competenza delle autorita' dell'altra Parte. Quanto sopra, fatte salve le operazioni congiunte tra le Parti. 5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 2

ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA L'assistenza giudiziaria comprende: 1. la notifica di documenti; 2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari; 4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'autorita' competente nella Parte Richiedente; 6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualita' di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta; 7. l'esecuzione di misure sui beni; 8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova; 9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente; 10. le richieste di esercizio dell'azione penale; 11. l'espletamento e trasmissione di perizie; 12. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o di altre dichiarazioni; 13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di luoghi o di cose; 14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; 15. le intercettazioni di comunicazioni; 16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformita' alle finalita' del presente Trattato, a condizione che non sia incompatibile con le leggi della Parte Richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 3

ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI 1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali: a) per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia; b) per la Repubblica di Colombia sono Autorita' Centrali: per le richieste di assistenza giudiziaria trasmesse alla Repubblica di Colombia, l'Autorita' Centrale e' la Fiscalia General de la Nacion; le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla Repubblica di Colombia alla Repubblica Italiana nella fase delle indagini sono trasmesse dalla Fiscalia General de la Nacion e nella fase processuale dal Ministerio de Justicia y del Derecho. 2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorita' Centrali e degli ambiti di competenza. 3. Le Autorita' Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta da' sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorita' competenti per la loro esecuzione. 5. Qualora l'Autorita' Centrale trasmetta la richiesta a un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 4

ARTICOLO 4 LEGGE APPLICABILE 1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alla legislazione interna della Parte Richiesta. 2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta puo' ottemperare alla richiesta in conformita' alla propria legislazione interna.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 5

ARTICOLO 5 FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto. 2. La Parte Richiesta puo' dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile. 3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa. 4. La richiesta deve contenere: a) l'autorita' competente che richiede l'assistenza giudiziaria; b) la finalita' della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta; c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entita' del danno cagionato; d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta; e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti; f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede. l'esecuzione della richiesta; g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso; h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare o perquisire, nonche' degli oggetti da sequestrare; i) l'oggetto dell'esame testimoniale o dell'interrogatorio che deve essere assunto nella Parte Richiesta e, ove necessario per la Parte Richiedente, il capitolato della prova dichiarativa; j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza; k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attivita' eventualmente intraprese in esecuzione della stessa; l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta. 5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, puo' richiedere informazioni supplementari.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 6

ARTICOLO 6 LINGUE Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 7

ARTICOLO 7 RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata totalmente o parzialmente quando: a) l'esecuzione della richiesta puo' arrecare danno alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Parte Richiesta; b) l'esecuzione della richiesta e' contraria alla legislazione della Parte Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente e' gia' stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente; d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune; e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta e' stata presentata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, di opinioni politiche o che la situazione di tale persona puo' essere pregiudicata per taluna di queste ragioni; f) La richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia; ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; g) Il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta. 2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 3. La Parte Richiesta puo' differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o procedimento giudiziario in corso nel suo territorio. 4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilita' che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorita' Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 8

ARTICOLO 8 VALIDITA' DEI DOCUMENTI 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' altri requisiti formali. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'. 3. La nota di trasmissione dell'Autorita' Centrale deve garantire l'autenticita' dei documenti trasmessi.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 9

ARTICOLO 9 RISERVATEZZA E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 1. Su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attivita' intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta. 2. Se per l'esecuzione della richiesta e' necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non dara' esecuzione alla richiesta. 3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta. 4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a fini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale puo' concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 10

ARTICOLO 10 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte Richiesta e in conformita' alle disposizioni del presente Trattato. 2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che queste non contrastino con i principi fondamentali della legislzione della Parte Richiesta. 3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorita' competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 11

ARTICOLO 11 ASSUNZIONE DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO 1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le dichiarazioni dei testimoni, delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta. I funzionari rappresentanti degli organi competenti possono presenziare all'esecuzione della richiesta, se muniti del nulla osta della Parte Richiedente. 3. Ai rappresentanti delle Autorita' Competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta e' permesso formulare le domande che possono essere rivolte alla persona interrogata o esaminata, tramite il rappresentante dell'autorita' competente della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti. 5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale e' esente da imposte. 6. La persona citata per rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente: a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facolta' nella richiesta di assistenza. 7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 12

ARTICOLO 12 AUDIZIONE PER VIDEOCONFERENZA 1. L'Esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che devono comparire dinanzi alle autorita' della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 2. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza nella misura in cui detto metodo non contrasti con la sua legislazione interna. Se la Parte Richiesta non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente puo' metterli a sua disposizione. 3. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole: a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorita' competente della Parte Richiesta. Questa autorita' e' anche responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorita' della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi; b) le autorita' competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare; c) l'audizione e' condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformita' alla sua legislazione interna; d) al termine dell'audizione, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identita' della persona che e' comparsa, il contenuto dell'esame, l'identita' e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente. 4. Le Parti convengono, attraverso le proprie Autorita' Centrali, di assegnare un interprete e/o un difensore alla persona comparsa. In questo caso, deve essere consentito al difensore di essere presente nel luogo in cui la persona si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, e di comunicare riservatamente a distanza con il prorprio assistito. 5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalita' prevista dal presente Trattato.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 13

ARTICOLO 13 TRASMISSIONE SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI 1. Per il tramite delle Autorita' Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorita' competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte: a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato; b) di avviare procedimenti penali; o c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita' alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria e' obbligata al rispetto di tali condizioni.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 14

ARTICOLO 14 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 15

ARTICOLO 15 COMPARIZIONE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle autorita' competenti. 2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalita' di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonche' le informazioni relative alle garanzie di cui essa godra' ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato. 3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni nel caso in cui la persona non compaia nel territorio della Parte Richiedente. 4. La persona citata dichiara volontariamente se desidera o meno comparire. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta dalla persona citata. La persona che ha accettato di presentarsi puo' rivolgersi alla Parte Richiedente, chiedendo un anticipo per sostenere le spese. 5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi a una Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia convenuto un termine inferiore per i casi urgenti.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 16

ARTICOLO 16 GARANZIE DELLA PERSONA CITATA 1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalita', che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorita' competenti della Parte Richiedente, puo' essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua liberta' individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non e' possibile fornire tale garanzia, l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze. 2. La Garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le e' stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno. 3. La persona citata non puo' essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 17

ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO) 1. Nel caso in cui non possa avere luogo quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 12, ogni persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo), indipendentemente dalla sua nazionalita', puo' essere trasferita temporaneamente, con il consenso dell'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, alla Parte Richiedente, per rendere dichiarazioni in qualita' di testimone o vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che questa sia riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato. 2. Il termine di durata del trasferimento della persona non puo' essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita puo' essere prolungato dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, sulla base di una richiesta motivata dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 3. La modalita' e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti. 4. Il trasferimento e' rifiutato: a) se la persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) non vi consente per iscritto; b) se la sua presenza e' necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando e' in vigore la misura detentiva disposta dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle Autorita' competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e 22 del presente Trattato. 6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta e' computato ai fini del periodo totale di detenzione. 7. La persona detenuta (compresa quella che sta scontando la condanna in regime detentivo) che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 18

ARTICOLO 18 PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 19

ARTICOLO 19 CASI SPECIALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA La Parte Richiesta, in conformita' alla propria legislazione interna, fornisce, nella misura in cui le sue autorita' competenti possono acquisirli in casi analoghi, estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale, fatti salvi i documenti e gli oggetti che contenenti informazioni coperte dal segreto di Stato o classificate come riservate.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 20

ARTICOLO 20 RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE 1. Ciascuna delle Parti puo' presentare all'altra Parte una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte Richiesta, nonche' nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati compresi nella giurisdizione della Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta trasmette la richiesta alle proprie Autorita' competenti, perche' sia adottata la decisione di esercitare l'azione penale secondo la propria legislazione interna. 3. Se in relazione al reato rispetto al quale e' stata esercitata l'azione penale sono promosse azioni civili dalle persone che hanno subito danni a causa del reato, le stesse sono esaminate nel procedimento penale. 4. La richiesta di esercizio dell'azione penale deve contenere: a) il nome dell'autorita' richiedente; b) il cognome e il nome della persona che e' stata accusata di aver commesso il reato, la sua nazionalita', il luogo di residenza e, se possibile, la sua descrizione fisica, una sua fotografia recente, le sue impronte digitali e gli altri dati che possono agevolarne l'identificazione; c) la descrizione e la qualificazione giuridica dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di esercizio dell'azione penale; d) l'indicazione piu' accurata possibile del tempo e del luogo dei fatti che hanno fondato la richiesta; e) qualora sia necessario, la richiesta di restituzione degli originali dei documenti e oggetti che costituiscono la prova materiale. 5. Alla richiesta di esercitare l'azione penale devono essere allegati: a) il testo delle norme penali e, se necessarie, di altre norme dell'ordinamento della Parte Richiedente che abbiano rilevanza per l'esercizio dell'azione penale; b) i fascicoli del procedimento penale o le loro copie certificate, nonche' le prove esistenti: c) la richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati e, se possibile, la stima della loro entita': d) la richiesta di avviare l'azione penale da parte delle persone che hanno subito danni a causa del reato, se e' necessario secondo la legislazione della Parte Richiesta. 6. Al fine di garantire i diritti di terzi, su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta restituisce gli originali dei documenti e gli oggetti che costituiscono la prova materiale. 7. La Parte Richiesta notifica senza indugio alla Parte Richiedente le misure adottate rispetto alla sua richiesta, comunica gli esiti dell'azione penale e invia copia della decisione adottata dall'Autorita' giudiziaria penale. 8. Nel momento in cui la Parte Richiesta comunica alla Parte Richiedente che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale, l'Autorita' competente di quest'ultimo sospende il procedimento penale condotto nei confronti della persona per gli stessi fatti che formano oggetto della richiesta di esercizio dell'azione penale. 9. Se dopo la richiesta risulta che e' stata pronunciata una sentenza o che e' divenuta esecutiva una decisione emessa da un organo giudiziario della Parte Richiesta nei confronti della persona indicata nella richiesta, le Autorita' Competenti della Parte Richiedente non possono esercitare l'azione penale nei confronti della stessa per i medesimi fatti. 10. Qualora la Parte Richiesta adotti la decisione di non dare corso alla richiesta ovvero di rifiutare o concludere l'esercizio dell'azione penale, restituisce senza indugio alla Parte Richiedente i fascicoli e le prove materiali che le sono state trasmesse.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 21

ARTICOLO 21 MISURE SU BENI 1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana o le misure in materia di extincion del derecho de dominio sobre bienes per la Repubblica di Colombia. 2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonche' sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato. 3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita' o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 22

ARTICOLO 22 SPESE 1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente: a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonche' altri compensi da corrispondere alle medesime persone; b) rimborsi e onorari spettanti ai periti; c) spese relative al trasporto, alla permanenza e alla presenza dei rappresentanti di autorita' competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato; d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente; e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente accordo. 2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorita' Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si dara' esecuzione alla richiesta, nonche' le modalita' con cui si sosterranno le spese.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 23

ARTICOLO 23 STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita': a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata e reati connessi, tra gli altri; b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento, e c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. 2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonche' la loro durata e il numero dei partecipanti. 3. Le Parti, attraverso le proprie Autorita' Centrali, finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo con i fondi assegnati nei loro rispettivi bilanci, secondo le proprie disponibilita', la destinazione e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 24

ARTICOLO 24 SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che puo' essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti. 2. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo costitutivo e puo' comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorita' giudiziaria. Una squadra investigativa comune puo', in particolare, essere costituita quando: a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessita' coinvolgono l'altra Parte: b) entrambe le Parti conducono Indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata dall'autorita' competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attivita'. 4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonche' quanto previsto dall'articolo 14 del presente Trattato, per quanto applicabile. 5. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo le seguenti condizioni generali: a) il responsabile della squadra e' l'autorita' competente - quella che partecipa alle indagini penali o le dirige - della Parte nel cui territorio la squadra interviene, e che agisce anche d'intesa con il funzionario giudiziario dell'autorita' richiedente; b) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformita' al diritto nazionale: c) la squadra esercita la propria attivita' nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorita' nell'accordo di costituzione della squadra: d) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare. 6. In conformita' al presente articolo, i membri della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati». 7. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte nel cui territorio la squadra interviene quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra puo' disporre altrimenti in conformita' alla legislazione della Parte richiesta. 8. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformita' alla legislazione della Parte Richiesta, essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, qualora cio' sia stato approvato dalle competenti autorita' della Parte richiedente. 9. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessita' che nel territorio della Parte Richiedente siano adottate misure investigative, le persone distaccate dalla Parte Richiedente possono farne direttamente richiesta alle proprie autorita' competenti. Le misure in questione sono esaminate dalle competenti Autorita' della Parte Richiedente secondo le medesime condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale. 10. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorita' competenti della Parte di intervento ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dello Stato interessato, in conformita' agli strumenti o disposizioni applicabili. 11. Ai fini di un'indagine penale condotta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra puo', conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato. 12. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorita' competenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate: a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio e' stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione puo' essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima puo' rifiutare l'assistenza giudiziaria; c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale. 13. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato. 14. Nella misura consentita dalla legislazione delle Parti, e' possibile decidere che persone diverse dai rappresentanti delle autorita' competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attivita' della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro. 15. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le seguenti: a) per la Repubblica Italiana: l'Autorita' Giudiziaria procedente; b) per la Repubblica di Colombia: la Fiscalia General de la Nacion. 16. Le Autorita' Competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 25

ARTICOLO 25 REGIME APPLICABILE AI MEMBRI O AL PERSONALE DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI I membri o il personale delle squadre investigative comuni rispettano e osservano la legislazione in vigore nel territorio della Parte Richiesta.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 26

ARTICOLO 26 CONSEGNE VIGILATE O CONTROLLATE 1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili. 2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e' adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione. 4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 22. 5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le seguenti: a) per la Repubblica Italiana: l'Autorita' Giudiziaria procedente; b) per la Repubblica di Colombia: la Fiscalia General de la Nacion. 6. Le Autorita' Competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 27

ARTICOLO 27 ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 28

ARTICOLO 28 CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.

Trattato di assistenza giudiziaria-art. 29

ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato puo' essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformita' al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore. 3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso. 4. La cessazione del presente Trattato non riguardera' l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza. Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2016, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi. Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato sul trasferimento-art. 1

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