LEGGE 17 luglio 2020, n. 87

Type Legge
Publication 2020-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato-art. 1

Allegato ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito denominati le "Parti"; Premesso che la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali e' stata ratificata dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Bulgaria; Premesso che e' volonta' comune delle Parti rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici ed audiovisivi tra Italia e Bulgaria; Premesso che l'Italia e la Bulgaria sono parti nella Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica, stipulata a Strasburgo il 2 ottobre 1992; Consapevoli che la cooperazione reciproca puo' favorire lo sviluppo in co-produzione di opere cinematografiche ed audiovisive e promuovere lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi; Considerato che l'industria cinematografica dei rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di opere cinematografiche ed audiovisive, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Bulgaria; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: a) per "coproduzione cinematografica" si intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione ed i documentari, b) realizzato da un coproduttore italiano e da un coproduttore bulgaro, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo; c) per "coproduttore italiano" s'intende una o piu' imprese di produzioni cinematografiche o audiovisive, cosi' come definite dalla normativa vigente in Italia; d) per "coproduttore bulgaro" s'intende una o piu' imprese di produzioni cinematografiche o audiovisive, cosi' come definite dalla normativa vigente in Bulgaria.

Allegato-art. 2

ARTICOLO 2 Autorita' competenti (1) Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: - per la Repubblica Italiana: il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Direzione Generale Cinema; - per la Repubblica di Bulgaria: l'Agenzia esecutiva "Centro Nazionale per la Cinematografia".

Allegato-art. 3

ARTICOLO 3 Benefici (1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo vengono considerate opere nazionali in conformita' alla legislazione vigente sul territorio nazionale di ciascuna delle Parti. (2) Le suddette "coproduzioni" beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Tali vantaggi vengono acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (3) L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte il quadro riassuntivo degli aiuti e finanziamenti previsti dalla normativa nazionale impegnandosi ad informare l'altra parte sulle eventuali modifiche normative. (4) Le Parti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente accordo.

Allegato-art. 4

ARTICOLO 4 Approvazione dei progetti (1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti, ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali. (2) Le predette Autorita', prima di procedere all'approvazione di un'istanza, si consultano a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto alle disposizioni del presente Accordo e delle rispettive legislazioni nazionali. (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (4) L'approvazione non viene concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, salvo nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione della coproduzione.

Allegato-art. 5

ARTICOLO 5 Nulla osta di proiezione in pubblico (1) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della "coproduzione cinematografica" cosi' realizzata.

Allegato-art. 6

ARTICOLO 6 Allegato (1) Le istanze che vengono presentate al fine di acquisire l'approvazione come "coproduzioni cinematografiche" ai sensi del presente Accordo devono rispettare le disposizioni regolamentate dalle "Norme di Procedura" che costituiscono l'Allegato al presente Accordo, quale parte integrante dell'Accordo stesso. (2) Le Autorita' competenti agiscono conformemente alle stesse "Norme di Procedura".

Allegato-art. 7

ARTICOLO 7 Partecipanti (1) Gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria. (2) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Bulgaria puo', in circostanze eccezionali, prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza. (3) Solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorita' competenti delle Parti, per particolari esigenze della "coproduzione cinematografica", puo' essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, o di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

Allegato-art. 8

ARTICOLO 8 Riprese (1) Le opere coprodotte ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa situati all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2)Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione da realizzare lo rendano necessario. (3)Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere ad un altro Paese per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.

Allegato-art. 9

ARTICOLO 9 Contributi dei coproduttori (1) Il rapporto dei contributi dei coproduttori dei rispettivi Paesi in una "coproduzione cinematografica" puo' variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del totale delle spese di ciascuna "coproduzione". L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica". (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore bulgaro sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica".

Allegato-art. 10

ARTICOLO 10 Negativi e lingue (1) Ciascun coproduttore e' co-detentore degli elementi materiali ed immateriali della "coproduzione cinematografica". (2) Ciascun coproduttore e' co-detentore della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprieta' intellettuale che possono essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. (3) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo viene sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori dove viene depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, e' possibile rivolgersi ad un diverso Paese, informandone le Autorita' competenti. (4) Ciascuna "coproduzione cinematografica" deve comportare almeno la versione nelle lingue italiana e bulgara.

Allegato-art. 11

ARTICOLO 11 Coproduzioni Multilaterali (1) Le Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni tra l'Italia, la Bulgaria ed uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. (2) I contributi dei coproduttori devono essere conformi alle disposizioni previste nel precedente Articolo 9.

Allegato-art. 12

ARTICOLO 12 Personale ed attrezzature (1) Ciascuna delle Parti facilita l'entrata ed il soggiorno nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul proprio territorio al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte ed al personale tecnico ed artistico di un ulteriore Paese coproduttore coinvolto nella coproduzione. (2) Nello stesso modo ciascuna Parte permette l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla distribuzione dell'opera coprodotta nel quadro del presente Accordo. (3) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, secondo quanto previsto nel precedente Art. 11.

Allegato-art. 13

ARTICOLO 13 Esportazione delle coproduzioni (1) Nel caso in cui una "coproduzione cinematografica" venga esportata verso un Paese dove le importazioni di film o di opere audiovisive siano contingentate, la coproduzione e' imputata, di massima, alla quota del Paese con partecipazione maggioritaria. (2) Nel caso di coproduzioni con partecipazione paritaria dei due Paesi firmatari del presente Accordo, la "coproduzione" e' imputata al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento. (3) In caso di difficolta', la coproduzione e' imputata al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita' o la residenza.

Allegato-art. 14

ARTICOLO 14 Identificazione delle coproduzioni (1) Le "coproduzioni cinematografiche" devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-bulgara" o "coproduzione bulgaro-italiana". (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa o di coda, nei trailers, nel materiale promozionale pubblicitario, nelle manifestazioni artistiche e culturali, ai festival internazionali ed in qualsiasi altro evento.

Allegato-art. 15

ARTICOLO 15 Presentazione ai festival internazionali (1) Le "coproduzioni cinematografiche" vengono presentate, di massima, ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario. (2) Le coproduzioni a partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita' o la residenza.

Allegato-art. 16

ARTICOLO 16 Commissione Mista (1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono un'apposita Commissione Mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori dei Paesi stessi, scelti dalle rispettive Autorita'. (2) La Commissione Mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica in uno o nell'altro Paese o nel caso si verifichino delle importanti difficolta' nell'applicazione del presente Accordo. (3) La Commissione Mista esamina la sussistenza dell'equilibrio generale tramite constatazione dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico, artistiche e di mezzi e, in caso contrario, determina le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. Tali misure devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti.

Allegato-art. 17

ARTICOLO 17 Obblighi delle Parti (1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Allegato-art. 18

ARTICOLO 18 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. (2) Il presente Accordo ha validita' quinquennale e viene tacitamente rinnovato per uguali periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza. (3) Le "coproduzioni cinematografiche" approvate dalle competenti Autorita' e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti continuano a beneficiare pienamente dei vantaggi dell'Accordo. (4) Nella ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate, i termini fissati nell'Accordo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza dell'Accordo stesso. (5) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra Italia e Bulgaria a Sofia il 29.7.1967. IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-Allegato

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