LEGGE 17 luglio 2020, n. 88

Type Legge
Publication 2020-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2020Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 21/09/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausole finanziarie

1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato-articolo I

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo: a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento, b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale, c) crediti finanziari connessi ad un investimento, cosi' come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. g) qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento. 2. Con il termine "investitore" si intendono, per ciascuna Parte Contraente, i soggetti di seguito elencati che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi di quest'ultima ed alle disposizioni del presente Accordo: a) ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, in conformita' alle sue leggi; b) ogni persona giuridica quale azienda, societa' di persone, ditta, societa' di capitali, associazione commerciale, ente o organizzazione, registrata o costituita, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente ed avente la sua sede legale o la sua amministrazione centrale o la propria sede principale di affari entro la giurisdizione di quella Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno fini di lucro e che sia o meno a responsabilita' limitata. 3. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura. 4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 5. Con respressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente puo' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento. 6. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione piu' favorita. 7. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti. 8. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attivita' commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita' commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali.

Allegato-articolo II

ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e riconosceranno tali investimenti, in conformita' alle proprie leggi e regolamenti. 2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe. 6. Conferimento alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concedera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. Ciascuna Parte Contraente trattera' nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le societa' costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle leggi della Parte Contraente ospitante.

Allegato-articolo III

ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse all'investimento. 2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

Allegato-articolo IV

ARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo. Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

Allegato-articolo V

ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' giurisdizionali competenti. 2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le societa' ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficolta' per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sara' determinato secondo i parametri di valutazionle riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica ed includera' gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento; essa potra' essere liberamente riscossa e trasferita. Una volta determinata l'indennita', essa sara' pagata senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di un mese. 4. Se l'oggetto dell'esproprio e' una joint venture costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennita' da pagare all'investitore di una Parte Contraente sara' calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella joint venture, in conformita' ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. 5. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennita' siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 6. Se, dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sara' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

Allegato-articolo VI

ARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente: a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili; c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi; e) la remunerazione e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore; f) i pagamemi a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV. 2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato. 3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole. 4. Se, nell caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo, solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

Allegato-articolo VII

ARTICOLO VII Surroga Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

Allegato-articolo VIII

ARTICOLO VIII Trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro due mesi successivi all'espletamento di tutte le procedure stabilite dai regolamenti sul cambio estero della Parte Contraente, nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Allegato-articolo IX

ARTICOLO IX Doveri e responsabilita' degli investitori Nei casi non previsti dal presente Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti e, in caso di violazione di questa legislazione, si assumeranno la relativa responsabilita'.

Allegato-articolo X

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