LEGGE 17 luglio 2020, n. 90
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 10 agosto 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausole finanziarie
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"); Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarieta' tra i loro Paesi; Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrita' territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocita' e l'interesse reciproco; Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite; Agendo in conformita' con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale; Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni fra le Parti; Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa e' essenziale per la promozione della stabilita' della pace e del benessere dei nostri Stati, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato: 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de: i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; ii. le Unita' organizzative subordinate o controllate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia; 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformita' con le disposizioni del presente Accordo; 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 OBIETTIVO L'obiettivo del presente Accordo e' di aumentare la cooperazione tra le Parti in ambito difesa, in base a principi di uguaglianza, reciprocita' e interesse reciproco, in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 AREE DI COOPERAZIONE Le Parti coopereranno in materia di: 3.1 Difesa e sicurezza; 3.2 Formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; 3.3 Ricerca e sviluppo in ambito militare; supporto logistico; 3.4 Operazioni di sostegno alla pace; 3.5 Altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 FORME/MODALITA' DI COOPERAZIONE La cooperazione reciproca tra le Parti nei settori della difesa dovra' avvenire nelle seguenti modalita': 4.1 Visite reciproche e scambio di esperienze; 4.2 Partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonche' simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento; 4.3 Promozione di conoscenze e abilita' nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa; 4.4 Operazione di sostegno alla pace; 4.5 Promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica; 4.6 Supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa; 4.7 Eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 APPLICAZIONE Le Parti offriranno reciprocamente supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI 6.1 Ciascuna Parte sosterra' le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: i. le spese di viaggio, le indennita' giornaliere, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; ii. spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 6.2 Ferme restando le disposizioni del punto "ii" di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 6.3 Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 REQUISITI LEGALI E GIURISDIZIONE 7.1 Le Parti non intraprenderanno alcuna azione in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, qualora tale azione sia contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale. 7.2 Il personale della Parte inviante rispettera' le leggi e gli usi dello Stato ospitante. 7.3 La Parte ospitante dovra' informare la Parte inviante dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato commesso dal personale della parte inviante sul territorio della Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprieta'. 7.4 Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante. 7.5 Le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i reati: i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; ii. risultanti da qualsiasi atto od omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - verificatosi - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 RISARCIMENTO DEI DANNI 8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA 9.1 Supporto alle iniziative commerciali Le Parti, al fine di snellire il controllo relativo ai prodotti ad uso militare e alle procedure di attivita' ad essi correlate, hanno concordato di sostenere altre iniziative commerciali correlate all'ambito succitato e alle aree di reciproco interesse. 9.2 Modalita' Le attivita' nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, della ricerca, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le seguenti modalita': i. Ricerca scientifica; ii. Scambio di esperienze nel settore tecnico; iii. Approvvigionamento di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare; iv. Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei risultati delle attivita' intellettuali derivanti dalle iniziative condotte in conformita' al presente Accordo, in base alle leggi dei rispettivi Paesi e agli accordi internazionali in materia, firmati dalle Parti. 9.3 Impegni Le Parti offriranno assistenza e collaborazione reciproca per favorire l'adempimento da parte delle organizzazioni del presente Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 10.1 Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 10.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 10.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 10.4 Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:
Per la Repubblica Italiana
Corrispondenza (in Inglese)
Per la Repubblica Federale Democratica di Etiopia
SEGRETISSIMO TOP SECRET TIBK MISTIR
SEGRETO RISERVATISSIMO SECRET CONFIDENTIAL MISTIR
RISERVATO RESTRICTED KILKIL
10.5 La Parte Etiope trattera' e proteggera' le informazioni italiane con la classifica di "RISERVATO" in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard e alle procedure per le informazioni aventi la classifica di "SEGRETO". 10.6 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 10.7 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 10.8 Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 10.9 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Competenti Autorita' per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ogni eventuale controveria riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 12.1 Le Parti possono concludere intese supplementari relative a ciascun settore di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. 12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare efficacia al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate, laddove applicabile. 12.4 Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 12.5 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 13, comma 13.1 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE) del presente Accordo.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE 13.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento dei rispettivi requisiti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. 13.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sara' rinnovato per periodi di cinque (5) anni, a meno che non venga risolto da ciascuna delle Parti con preavviso di sei (6) mesi all'altra parte attraverso canali diplomatici. 13.3 La denuncia dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 13.4 Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi ne' sulle attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
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