LEGGE 17 luglio 2020, n. 91
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 21 febbraio 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Protocol-Protocol
Allegato PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS Parte di provvedimento in formato grafico
Protocol-Annex
ANNEX Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI Firmato a Kiev il 21 maggio 2003 Le parti del presente Protocollo rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilita' delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus. visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21, prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacita' e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati, visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, tenendo conto dell'attivita' del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorita' d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni, tenendo inoltre conto delle attivita' intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche, tenendo conto altresi' dell'attivita' dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare la raccomandazione del Consiglio di tale organizzazione in merito alla realizzazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, in cui il Consiglio invita i paesi membri a istituire e rendere accessibili al pubblico registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti, desiderose di creare un meccanismo che contribuisca a permettere ad ogni individuo delle generazioni presenti e future di vivere in un ambiente adeguato alla sua salute e al suo benessere garantendo l'elaborazione di sistemi di informazione ambientale accessibili al pubblico, desiderose altresi' di garantire che l'elaborazione di siffatti sistemi tenga conto di principi che concorrono allo sviluppo sostenibile, quali l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, riconoscendo il collegamento tra sistemi adeguati di informazione ambientale e l'esercizio dei diritti sanciti dalla convenzione di Aarhus, constatando la necessita' di cooperare con altre iniziative internazionali in materia di sostanze inquinanti e rifiuti, tra cui la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 2012 e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 1989, riconoscendo che gli obiettivi di un'impostazione integrata volta a ridurre al minimo l'inquinamento e la quantita' di rifiuti prodotti dagli impianti industriali e da altre fonti sono il raggiungimento di un livello elevato di tutela dell'ambiente nel suo insieme, il progresso in direzione di uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente e la protezione della salute delle generazioni presenti e future, convinte che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti siano uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze inquinanti emesse e trasferite all'interno delle diverse comunita' e da una comunita' all'altra e per consentire ai governi di seguire le evoluzioni in atto, dimostrare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllare l'attuazione di determinati accordi internazionali, definire le priorita' e valutare i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi in materia ambientale, ritenendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possano produrre benefici tangibili per il settore industriale migliorando la gestione delle sostanze inquinanti, osservando le possibilita' esistenti di utilizzare i dati dei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, unitamente alle pertinenti informazioni sanitarie, ambientali, demografiche, economiche o di altro tipo, per comprendere meglio i potenziali problemi, individuare i «punti critici», adottare misure preventive e di attenuazione e definire le priorita' di gestione ambientale, riconoscendo l'importanza di tutelare la privacy delle persone fisiche identificate o identificabili nel trattamento delle informazioni contenute nei registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili in materia di tutela dei dati, riconoscendo inoltre l'importanza dell'istituzione di sistemi nazionali di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti compatibili a livello internazionale per accrescere la comparabilita' dei dati, osservando che molti Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunita' europea e le Parti dell'Accordo nordamericano di libero scambio si adoperano per raccogliere da varie fonti dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e rendere accessibili al pubblico le informazioni in questione e riconoscendo in particolare la lunga e preziosa esperienza di alcuni paesi in questo campo, tenendo conto delle diverse impostazioni adottate per i registri delle emissioni gia' istituiti e dell'esigenza di evitare doppioni e riconoscendo pertanto che e' necessaria una certa flessibilita', sollecitando la graduale realizzazione di registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sollecitando inoltre l'istituzione di collegamenti tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e i sistemi informativi riguardanti altre emissioni di interesse pubblico, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Scopo Il presente Protocollo ha lo scopo di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (pollutant release and transfer registers - PRTR) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
Protocollo-art. 2
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per «Parte» si intende, salvo diversa indicazione, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui all'articolo 24 che abbia convenuto di essere vincolato/a dal presente Protocollo e per il/la quale il Protocollo sia in vigore; 2. per «Convenzione» si intende la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998; 3. per «pubblico» si intende una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, organizzazioni o gruppi costituiti da tali persone; 4. per «impianto» si intende una o piu' installazioni sullo stesso sito o su siti attigui, appartenenti o gestite dalla stessa persona fisica o giuridica; 5. per «autorita' competente» si intendono le autorita' nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato da una delle Parti per gestire un sistema nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti; 6. per «sostanza inquinante» si intende qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente; 7. per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione e lo smaltimento o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; 8. per «trasferimento fuori sito» si intende lo spostamento oltre i confini dell'impianto di sostanze inquinanti o rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; 9. per «fonti diffuse» si intendono le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono emettere sostanze inquinanti nel suolo, nell'atmosfera o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti puo' essere significativo e per le quali non e' pratico raccogliere relazioni per ciascuna fonte separata; 10. l'aggettivo «nazionale», usato con riferimento agli obblighi imposti dal presente Protocollo alle Parti che sono organizzazioni regionali d'integrazione economica, si intende riferito alla regione in questione salvo diversa indicazione; 11. per «rifiuti» si intendono sostanze od oggetti: a) smaltiti o recuperati, b) destinati allo smaltimento o al recupero, oppure c) da smaltire o da recuperare ai sensi delle leggi nazionali, 12. per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti definiti pericolosi ai sensi delle leggi nazionali; 13. per «altri rifiuti» si intendono i rifiuti diversi da quelli pericolosi; 14. per «acque reflue» si intendono le acque usate contenenti sostanze od oggetti disciplinate dalle leggi nazionali.
Protocollo-art. 3
Art. 3 Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente Protocollo. 2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti piu' ampio o piu' accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorita' pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente Protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorita' pubbliche per avere denunciato la violazione. 4. Nell'attuare il presente Protocollo ciascuna Parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio. 6. Le Parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Protocollo-art. 4
Art. 4 Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che: a) distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali; b) presenta i dati relativi alle fonti diffuse; c) presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi; d) tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua; e) comprende informazioni sui trasferimenti; f) si basa su relazioni periodiche obbligatorie; g) contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza; h) e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica; i) permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica; j) e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.
Protocollo-art. 5
Art. 5 Concezione e struttura 1. Ciascuna Parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all'articolo 4 siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti: a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo; b) attivita'; c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa; d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante e' emessa; f) come indicato all'articolo 7, paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti. 2. Ciascuna Parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro. 3. Ciascuna Parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilita' di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti. 4. Il registro e' predisposto in modo da consentirne la consultazione piu' agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici. 5. Ciascuna Parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente. 6. Ciascuna Parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre Parti del Protocollo e, ove possibile, con quelli di altri Paesi.
Protocollo-art. 6
Art. 6 Contenuto del registro 1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti: a) l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; b) i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; c) l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo: a) revisione delle attivita' di cui all'allegato I; b) revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II; c) revisione delle soglie di cui agli allegati I e II; d) inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 7
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