LEGGE 17 luglio 2020, n. 93
Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2020 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 28 agosto 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica, Desiderosi di sviluppare ulterionnente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale, Nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente Accordo senza creare opportunita' di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nel presente Accordo a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi) Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) in Giamaica: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta giamaicana"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.
Accordo-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Giamaica" designa l'isola di Giamaica, Morant Cays, Pedro Cays, e le loro dipendenze ed include le acque dell'arcipelago e il mare territoriale di Giamaica ed ogni altra zona al di fuori di tali acque territoriali che, in conformita' con il diritto internazionale, e' stata o puo' in futuro essere considerata ai sensi della legislazione giamaicana come zona all'interno della quale la Giamaica puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti e per quanto riguarda altre attivita' per l'esplorazione e lo sfruttamento economici della zona; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata a! di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, la Giamaica o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) il termine "impresa" designa l'esercizio di un'attivita'; (g) le espressioni "Impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile effettuino attivita' di trasporto esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Giamaica, il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (j) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente; (k) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entita' o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle parsone fisiche e che e' regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorita' locali o (ii) che e' stabilito e gestito esclusivamente e quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significalo che a essa e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al temine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
Accordo-art. 4
Articolo 4 RESIDENTI 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale nonche' un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente solo dello Stato contraente al quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competesti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona e' considerata residente ai fini dell'accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo se non nella misura e nel modo che possa essere convenuto dalle autorita' competerti degli Stati contraenti.
Accordo-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione", salvo ove diversamente disposto nel presente Articolo, designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (e) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; e (f) una miniera, un poso di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresi' un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse naturali all'interno di uno Stato contraente, ma solo se tale sito, progetto o attivita' continua all'interno di detto Stato per un periodo o periodi cumulativi di piu' di sei (6) mesi, in un periodo di dodici (12) mesi. Al solo fine di determinare se il periodo di sei (6) mesi di cui il paragrafo 3 e' stato superato, a) se un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente in un luogo che costituisce un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo della risorse naturali, e dette attivita' sono svolte durante uno o piu' periodi di tempo che, nel complesso eccedono 30 giorni senza superare sei mesi, e b) le attivita' connesse sono svolte presso lo stesso cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo delle risorse naturali in diversi periodi di tempo, ciascuno superiore a 30 giorni, da uno o piu' imprese strettamente correlate alla prima impresa menzionata, detti diversi periodi di tempo sono aggiunti al periodo di tempo durante il quale la prima impresa menzionata ha effettuato attivita' presso quel cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo di risorse naturali. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) un sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attivita' indicate alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attivita' complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, sono fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolga il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono: i) in nome dell'impresa; o ii) per il trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o iii) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel primo Stato contraente menzionato in relazione ad ogni attivita' intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbero le disposizioni di cui al paragrafo 5), non permetterebbero di considerare questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attivita'. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presenta paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. 7. Ai fini del presente Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa e' considerata strettamente correlata ad una impresa se non possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del calore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione della societa') nella persona e nell'impresa. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti, ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Accordo-art. 7
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