LEGGE 17 luglio 2020, n. 94

Type Legge
Publication 2020-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2020 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 1° gennaio 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3

Punto d'informazione nazionale per il calcio

1.Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, e' individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Allegato Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Traduzione non ufficiale-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi ---------------------------------- Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati Parti della Convenzione Culturale Europea (ETS n. 18), firmatari alla presente: Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri; Interessati al diritto all'integrita' fisica e alla legittima aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed alter eventi sporti senza timore di violenza, disordine pubblico o altra attivita' criminale; Interessati a rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi gradevoli ed accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente puo' avere in questi eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e la sicurezza pubblica; Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in occasione di partite di calcio e di altri eventi sportivi; Interessati alla necessita' di preservare lo stato di diritto dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli altri sport, nel tragitto per e dagli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori; Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e non discriminazione; Riconoscendo la varieta' delle caratteristiche costituzionali, giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere e la severita' dei problemi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi; Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno conto le legislazioni nazionali ed internazionali in materie come protezione dei dati, rieducazione dei condannati e diritti umani; Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti per gli individui e riconoscendo che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti; Riconoscendo che il carattere sovrapponente di queste misure richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e fornire un approccio pluri-istituzionale integrato e bilanciato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi; Riconoscendo che gli eventi fuori dagli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa; Riconoscendo che la consultazione con le principali parte interessate, in particolare i tifosi e le comunita' locali, puo' assistere gli enti pertinenti nel ridurre i rischi alla sicurezza fisica e sicurezza pubblica e nel creare un'atmosfera accogliente dentro e fuori gli stadi; Essendo risoluti a intraprendere azioni comuni e cooperative per ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi per fornire un'esperienza gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunita' locali; Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120"); ---------- Internet: http://www.coe.int/cm Tenendo conto che l'ampia esperienza e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e collaborativo con riguardo a sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, riflesso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015, Hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 -- Ambito di applicazione 1. Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionali e da squadre nazionali. 2. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza pubblica.

Traduzione non ufficiale-art. 2

ARTICOLO 2 -- Scopo Lo scopo della presente Convenzione e' fornire un ambiente sicuro e accogliente per partite di calcio ed altri eventi sportivi. A questo scopo, le Parti: a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, basato su uno spirito di collaborazione e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale; b. garantiscono che tutti gli enti pubblici e private, e le parti interessate, riconoscano che le disposizioni di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza non possono essere considerate singolarmente, e possono avere un'influenza diretta nella predisposizione delle altre due componenti; c. tengono conto delle buone prassi nello sviluppare un approccio integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

Traduzione non ufficiale-art. 3

ARTICOLO 3 -- Definizioni Per gli scopi della presente Convenzione, i termini: a. "misure di sicurezza fisica" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di proteggere la salute ed il benessere di individui e gruppi che assistono, o partecipano, ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori lo stadio, o che risiedono o lavorano nelle vicinanze dell'evento; b. "misure di sicurezza pubblica", indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di prevenire e ridurre il rischio e/o rispondere a qualsiasi attivita' violenta o criminale commessa in connessione ad un evento calcistico o di un altro sport, dentro o fuori uno stadio; c. "misure di assistenza" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di far sentire individui e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio; d. "ente" indica ogni istituto pubblico o pivato con responsabilita' costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo con riguardo alla predisposizione e implementazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o assistenza in connessione a una partita di calcio o altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio; e. "parte interessata" indica spettatori, comunita' locali o altre parti interessate che non hanno responsabilita' legislative o regolamentari ma che possono avere un ruolo importante nel contribuire a rendere le partite di calcio o gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti, dentro e fuori gli stadi; f. "approccio integrato" indica il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi si sovrappongono inevitabilmente, sono interconnesse in termini di impatto, necessitano di essere bilanciate e non possono essere predisposte o implementate singolarmente; g. "approccio pluri-istituzionale integrato" indica il riconoscimento che i ruoli e le azioni di ogni ente coinvolto nelle attivita' di pianificazione e operative del calcio e degli altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e predisposti e implementati come parte di una strategia comprensiva di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza; h. "buone prassi" indica misure applicate in uno o piu' Paesi che si sono dimostrate decisamente efficaci nel raggiungere lo scopo e l'obiettivo dichiarato; i. "ente pertinente" indica ogni organo (pubblico o privato) coinvolta nell'organizzazione e/o nella gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo tenuto dentro o fuori uno stadio sportivo.

Traduzione non ufficiale-art. 4

ARTICOLO 4 -- Meccanismi per il coordinamento nazionale 1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale. 2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio. 3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo. 4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali. 5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilita' degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

Traduzione non ufficiale-art. 5

ARTICOLO 5 -- Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi 1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipatni e gli spettatori. 2. Le Parti assicurano che le competenti autorita' pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione. 3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali. 4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della societa', inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori. 5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare: - l'uso di strumenti pirotecnici; - qualsiasi comportamento violento o proibito; e - qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio. 6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata. 7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria puo' avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.

Traduzione non ufficiale-art. 6

ARTICOLO 6 -- sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici 1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorita' municipali, polizia, comunita' e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a: a. valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire rassicurazioni a comunita' ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove e' trasmesso; b. creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volonta', e lungo i tragitti per e dalla citta' e/o per e dallo stadio. 2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.

Traduzione non ufficiale-art. 7

ARTICOLO 7 -- Piani alternativi e emergenza Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente e' responsabile per avviare, supervisionare e ceritificare le esercitazioni.

Traduzione non ufficiale-art. 8

ARTICOLO 8 -- Impegno con tifosi e comunita' locali 1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, tra cui rappresentanti dei tifosi e comunita' locali, basata sul principio dei dialogo, e con l'obiettivo di instaurare un positivo spirito di collaborazione e cooperazione cosi' come identificare soluzioni per potenziali problemi. 2. Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e private e le altre parti interessate, tra cui le comunita' locali e rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a comuni progetti pluri-istituzionali sociali, educativi, di prevenzione del crimine o altro tipo destinati a favorire il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, club sportivi ed associazioni cosi' come enti responsabili per sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

Traduzione non ufficiale-art. 9

ARTICOLO 9 -- Strategie e operazioni di polizia 1. Le Parti assicurano che strategie di polizia siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell'esperienza e delle buone prazzi nazionali ed internazionali, e che siano coerenti con il piu' ampio approccio integrato a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza. 2. Le Parti assicurano che le strategie di polizia tengano conto di buone prassi tra cui, in particolare: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, dispiegamento di forze in funzione del rischio, interventi proporzionati per prevenire l'aumento di rischi o disordini, efficace dialogo con tifosi e piu' ampia comunita', e raccolta di prove di attivita' criminali cosi' come la condivisione di queste prove con le competenti autorita' responsabili per l'azione penale. 3. La Parti assicurano che la polizia lavori in collaborazione con organizzatori, tifosi, comuita' locali e altre parti interessate nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri ed accoglienti per tutti gli interessati.

Traduzione non ufficiale-art. 10

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