LEGGE 23 luglio 2020, n. 95
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2020 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 19 novembre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'art. 4 dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausole finanziarie
1.Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, ad esclusione dell'art. 4 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, letterab, e 9 dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Congo, di seguito denominati le «Parti». Considerando i legami di amicizia e di cooperazione che esistono tra i due Paesi; Animati dalla volonta' di diversificare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e multiforme in conformita' con i principi del diritto internazionale; Desiderosi di rafforzare la cooperazione nel settore militare e tecnico nel rispetto della sovranita' degli interessi reciproci; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SCOPO La cooperazione tra le Parti e' fondata sui principi di reciprocita' uguaglianza e interessi reciproci nonche' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti da entrambe le Parti e per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea. Questo Accordo e' il quadro giuridico che stabilisce le condizioni generali non esaustive di cooperazione militare e tecnica tra le Parti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 CAMPO DI APPLICAZIONE Le Parti realizzeranno la cooperazione militare e tecnica nei seguenti settori: - formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; - acquisizione di equipaggiamenti e materiali; - assistenza in materia di sanita' di trasmissioni logistica e servizi in funzione delle esigenze espresse da una delle Parti e stabilite di comune accordo; - scambio di informazioni strategiche; e piu' in generale ogni altro settore di interesse comune.
Accordo-art. 3
Articolo 3 ATTUAZIONE L'attuazione della cooperazione militare e tecnica prevista dal presente Accordo puo' essere oggetto di strumenti specifici tra le Parti in ciascuno dei campi previsti dall'articolo 2.
Accordo-art. 4
Articolo 4 COMMISSIONE TECNICA Sara' istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e degli atti discendenti per promuovere la cooperazione militare e tecnica tra le Parti. La Commissione tecnica si riunira' una volta all'anno alternativamente in ciascuno dei due Paesi. I membri della Commissione tecnica sono designati da ciascuna delle Parti, tenendo conto della rappresentativita' delle strutture implicate nell'attuazione del presente Accordo. I membri della delegazione ospite sono tenuti a conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese ospitante. Ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione mista elabora e adotta un proprio regolamento interno.
Accordo-art. 5
Articolo 5 ASPETTI FINANZIARI 1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza, nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, in particolare: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni e le malattie nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle normative nazionali; b. le spese mediche ed odontoiatriche nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b, di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso le infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a favore di tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno eseguite subordinatamente alla disponibilita' dei fondi delle Parti.
Accordo-art. 6
Articolo 6 GIURISDIZIONE 1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione dello Stato ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante· b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale dello Stato inviante venga coinvolto negli eventi sopra menzionati per i quali lo Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali e all'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o misure disciplinari non saranno pronunciate. Se, invece le stesse sono state gia' pronunciate non saranno eseguite.
Accordo-art. 7
Articolo 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 1. Per informazione classificata si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa a cui sia stata apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o da altra Autorita' designata dalle Parti. 4. Le seguenti classificazioni di sicurezza sono equivalenti:
PER LA REPUBBLICA ITALIANA
CORRISPONDENZE (in inglese)
PER LA REPUBBLICA DEL CONGO
SEGRETISSIMO TOP SECRET TRES SECRET
SEGRETO SECRET SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL
RISERVATO RESTRICTED RESTREINT
L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per i fini ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Parti terze o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa ed attuate nell'ambito del presente Accordo sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorita' della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' nazionali competenti per la sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.
Accordo-art. 9
Articolo 9 DURATA, EMENDAMENTI E TERMINE Il presente Accordo e' stipulato per un periodo di cinque anni, rinnovabile automaticamente, salvo denuncia, con preavviso di 6 mesi e con avviso di ricevuta, notificata da una Parte all'altra. Qualsiasi modifica del presente Accordo e degli atti derivanti da esso sara' effettuata previa consultazione delle Parti e si tradurra' in un emendamento.
Accordo-art. 10
Articolo 10 FORZA MAGGIORE In caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volonta' delle Parti, nonche' che comprometta gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamita' naturale), entrambe le Parti si incontreranno per decidere di mantenere, sospendere o risolvere il presente Accordo, a seguito di un comune esame della situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.
Accordo-art. 11
Articolo 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'implementazione del presente Accordo sara' regolata amichevolmente tra le Parti. In caso di incapacita' a regolare amichevolmente e a seguito dell'esaurimento di tutte le procedure consensuali, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali in materia.
Accordo-art. 12
Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo ed ogni eventuale modifica entrera' in vigore dopo lo scambio delle notifiche attraverso i canali diplomatici dell'espletamento delle procedure interne richieste a tal fine. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
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