LEGGE 23 luglio 2020, n. 97
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2020 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° gennaio 2022 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 1° gennaio 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.
3.All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».
8.L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal seguente: «Art. 19. - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennita' di cui al primo periodo puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. 2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non e' disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro. 3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, e' a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».
10.L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal seguente: «Art. 23. - 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile. 2. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo».
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1.All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Protocollo A
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