DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2020-06-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2020

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110 relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di allarme pubblico negli Stati membri;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 28, comma 2;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020, reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione IT-Alert

1.Il sistema IT-Alert e' il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

Art. 2

Modalita' di attivazione del sistema IT-Alert

Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 259/2003: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) - cc) Omissis. dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.». - Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (art. 2, legge 225/1992). - 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.»

Art. 3

Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert

1.Al fine di procedere al monitoraggio e all'aggiornamento delle modalita' di funzionamento del servizio IT-Alert, e' istituito il Comitato tecnico del servizio IT-Alert.

2.Il Comitato tecnico e' coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la protezione civile, ed e' costituito da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Fondazione CIMA - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, quale centro di competenza del servizio nazionale della protezione civile e due rappresentanti degli enti territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai componenti non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

3.Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato tecnico con particolare riferimento alle modalita' e ai casi di partecipazione di soggetti privati coinvolti nell'erogazione e nel funzionamento del servizio IT-Alert e nell'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il Comitato tecnico, anche ai fini delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, verifica, con cadenza almeno semestrale, la rispondenza delle attivita' svolte dagli operatori alle disposizioni tecniche e procedurali contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Al fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico verifica lo stato di attivazione del servizio e della corretta trasmissione dei messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonche' l'attivazione, gestione ed autorizzazione della richiesta e le modalita' di invio dei messaggi IT-Alert.

4.Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e innovazione tecnologica si provvede mediante appendici di natura tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal Comitato tecnico, che sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno strumento per aggiornare esclusivamente dal punto di vista tecnico l'allegato 1, senza incidere in alcun modo sugli obblighi gravanti sugli operatori di telefonia mobile.

Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.): «Art. 10 (Sanzioni). - 1. La decisione vincolante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 9 costituisce un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. 3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.»

Art. 4

Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile

1.Gli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante al presente decreto, il cui rispetto e' verificato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 5

Disposizioni finali

1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1994

Allegato 1

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