LEGGE 14 agosto 2020, n. 115
Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2020 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 18 novembre 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.E' autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione e' prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Convention
CONVENTION ESTABLISHING THE SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY Parte di provvedimento in formato grafico
Convention-Annex A
Annex A Protocol on Privileges and Immunities of the Square Kilometre Array Observatory Parte di provvedimento in formato grafico
Convention-Annex B
Annex B Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY Gli Stati parte di questa Convenzione, Desiderosi di realizzare uno dei progetti scientifici piu' visionari e ambiziosi del XXI secolo attraverso un'importante cooperazione internazionale; Impegnati a testare i limiti dell'ingegneria e della ricerca scientifica e ad esplorare le questioni fondamentali nel campo dell'astronomia e della fisica; Tenendo conto che lo Square Kilometre Array sara' un radiotelescopio di ultima generazione con un potenziale di scoperta molto piu' grande di qualsiasi altro strumento esistente; Riconoscendo che la portata e gli obiettivi dello Square Kilometre Array richiedono uno sforzo globale con investimenti a lungo termine; Condividendo il potenziale della scoperta scientifica quale contributo al progresso della tecnologia e dell'innovazione e per offrire un vantaggio piu' ampio all'industria e alla societa'; Impegnati nella piena realizzazione del Progetto Square Kilometre Array; Riconoscendo il lavoro preparatorio svolto dalla Square Kilometre Array Organization nella realizzazione dell'Osservatorio Square Kilometre Array Impegnati in un'organizzazione in cui diversita' e uguaglianza siano promosse e rispettate; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione e dei suoi Protocolli: (a) "SKAO" indica l'Osservatorio Square Kilometre Array; (b) "SKA" indica il radiotelescopio Square Kilometre Array; (c) "Progetto SKA" indica lo sforzo globale per costruire, mantenere, gestire e infine dismettere lo SKA; (d) "SKA-1" indica la fase iniziale del Progetto SKA; (e) "Paese Sede" indica lo Stato in cui e' situata la sede principale di SKAO; (f) "Paese Ospitante" indica uno Stato in cui e' ospitato il Progetto SKA; (g) "Membro" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che e' parte della presente Convenzione; (h) "Membro Associato" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che non e' parte della presente Convenzione e che e' ammessa allo SKAO ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3; (i) si stabilisce che il "Fair Work Return" (ritorno bilanciato) si intende raggiunto quando il valore cumulativo dei beni, dei lavori e dei servizi forniti da un Membro attraverso procedure di appalto rispecchia in ampia misura il contributo finanziario impegnato dallo stesso Membro; (j) "Attivita' Ufficiali" indica tutte le attivita' intraprese in conformita' con la Convenzione incluse le attivita' amministrative della SKAO; (k) "Personale" indica il personale dello SKAO o il personale distaccato presso lo SKAO; e (l) "Piano di contribuzione finanziaria" indica un programma che stabilisce i contributi finanziari, i termini e le condizioni di partecipazione dei Membri e dei Membri Associati per la costruzione e il funzionamento dello SKAO.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Istituzione e status di SKAO 1. Lo SKAO e' istituito come organizzazione internazionale con personalita' giuridica. E' dotato delle capacita' necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui: (a) Contrarre; (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e (c) Stare in giudizio. 2. Il Paese Sede sara' il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sara' a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulera' accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimita' dal Consiglio.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Finalita' di SKAO 1. La finalita' di SKAO e' di facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia con l'obiettivo di produrre scienza innovativa. Il primo obiettivo di questa collaborazione globale e' l'attuazione del Progetto SKA. 2. Previa decisione del Consiglio, lo SKAO potra' avviare o contribuire ad altri progetti, oltre al Progetto SKA, relativi alla scienza o alle tecnologie della radioastronomia, e alle loro applicazioni. La partecipazione dei Membri e dei Membri Associati in tali altri progetti e' facoltativa.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Privilegi e immunita' 1. Tutti i Membri dovranno concedere i privilegi e le immunita' previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato (Allegato A) e parte integrante della Convenzione. 2. Tutti i privilegi e le immunita' saranno garantiti al solo fine di facilitare le Attivita' Ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Progetto SKA 1. Il Progetto SKA dovra' essere progettato per essere in grado di produrre scienza innovativa con una combinazione di sensibilita', risoluzione angolare e velocita' di rilevamento che superi di gran lunga gli attuali strumenti di ultima generazione relativi alle frequenze radio. 2. Il Progetto SKA dovra' essere consegnato in fasi, a partire da SKA-1, con l'intento di procedere attivamente alle fasi successive. 3. SKA-1 sara' ospitato in Australia e nella Repubblica del Sud Africa. I componenti di SKA-1, situati in ciascun Paese ospitante, e i componenti della sede principale di SKAO situati nel Paese sede, dovranno essere descritti in un documento tecnico che dovra' essere approvato con decisione unanime del Consiglio. 4. Le fasi successive del Progetto SKA inizieranno dopo l'approvazione del Consiglio. La partecipazione alla costruzione di tali fasi successive sara' facoltativa. I contributi finanziari per l'attuazione di una fase successiva sono determinati in conformita' con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Partecipazione e altre forme di cooperazione 1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 2. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sara' vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 3. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualita' di Membri Associati e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 4. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO puo' stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Organi SKAO e' costituito dal Consiglio e da un Direttore Generale assistito dal Personale.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Consiglio 1. Il Consiglio e' l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali e' il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti. 2. Il Consiglio e' responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avra' tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilita'. 3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio: (a) nomina il Direttore Generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformita' con il Regolamento del Personale; (b) approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonche' l'accesso a SKA e ai suoi dati; (c) approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attivita' finanziaria; (d) nomina i revisori dei conti; (e) approva e pubblica i bilanci annuali certificati; (f) approva e pubblica le relazioni annuali; e (g) adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il funzionamento di SKAO. 4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio e' richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum. 5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indicazione. 6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione. 7. Nel determinare l'unanimita' o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, non si terra' conto del Membro che e' assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto. 8. La scelta del Paese Sede e di ciascun Paese Ospitante potra' essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, con un voto unanime del Consiglio. 9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario. 10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento Interno. 11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per piu' di due volte. 12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformita' con il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunira' nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno. 13. Il Consiglio istituira' un Comitato Finanziario nel quale ogni Membro e' rappresentato. Il Consiglio istituira' tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Direttore Generale e Personale 1. Il Consiglio nomina un Direttore Generale per un periodo determinato e puo' terminare il mandato in qualunque momento, in conformita' con il Regolamento del Personale approvato, con delibera, dal Consiglio. Il Direttore Generale agisce in qualita' di amministratore delegato di SKAO e ne e' il rappresentante legale. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio. 2. Le funzioni del Direttore Generale sono le seguenti: (a) dirige il progetto, gli aspetti operativi e finanziari, secondo quanto stabilito dal Consiglio; (b) presenta la relazione annuale al Consiglio; (c) presenta il bilancio preventivo al Consiglio; (d) presenta i bilanci annuali certificati al Consiglio; (e) partecipa alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo salvo che il Consiglio non decida altrimenti; (f) e' responsabile della gestione generale di SKAO; (g) e' responsabile per la salute e la sicurezza; e (h) svolge tutti gli altri compiti assegnati dal Consiglio. 3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il Direttore Generale e' assistito da personale scientifico, tecnico e amministrativo che riterra' necessario nei limiti autorizzati dal Consiglio. Tale personale sara' assunto e licenziato dal Direttore Generale in conformita' con il Regolamento del Personale. 4. Il Direttore Generale e il Personale rispetteranno la dimensione internazionale di SKAO e svolgeranno i loro compiti nell'interesse esclusivo di SKAO.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Aspetti finanziari 1. SKAO svolgera' i propri affari finanziari conformemente al Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato e (allegato B) parte integrante della presente Convenzione. 2. I Membri e i Membri Associati apportano contributi finanziari in conformita' ai Piani di contribuzione finanziaria, approvati dal Consiglio nel rispetto del Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array. 3. I Piani di contribuzione finanziaria possono essere emendati in conformita' con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array. 4. I Membri e i Membri Associati avranno quote associative nel Progetto SKA proporzionali ai loro contributi finanziari impiegati per il Progetto SKA.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Diritti di proprieta' intellettuale 1. SKAO si dotera' di un Regolamento sulla proprieta' intellettuale che sara' approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprieta' intellettuale richiedera' una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica e' richiesta l'unanimita'. 2. Tale Regolamento dovra' garantire che la proprieta' intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprieta' intellettuale per lo SKAO. 3. Tale Regolamento dovra' definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKA, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti. 4. Il Consiglio potra' decidere di concedere l'accesso alla proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in base alle quali sara' consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprieta' intellettuale e diritti di proprieta' intellettuale di terzi, ai fini del Progetto SKA e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attivita' intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Appalti e acquisti 1. L'obiettivo principale della gestione degli appalti sara' quello di acquisire con successo i beni, i lavori e i servizi necessari per realizzare il Progetto SKA attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi i modi, gestendo efficacemente il rischio. 2. Il regolamento in materia di appalti sara' approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio sul Regolamento in tema di appalti richiede una maggioranza di due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 3. Gli appalti devono essere attuati sulla base dei principi di Fair Work Return (ritorno bilanciato), equita', trasparenza e competitivita'.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Operazioni e accesso 1. Lo SKAO dovra' condurre le sue attivita' in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovra' essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 3. SKAO operera' in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri Associati e' proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimita' dal Consiglio.
Convenzione-art. 14
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