LEGGE 8 ottobre 2020, n. 134

Type Legge
Publication 2020-10-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/2020 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 5 aprile 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.

Art. 3

Designazione dell'autorita' nazionale competente e del punto di contatto nazionale

1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima.

2.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.

4.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Convenzione-art. 1

Convenzione di Minamata sul mercurio Le Parti della presente Convenzione, Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacita' di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente, Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente, Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente, Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le responsabilita' comuni ma differenziate, la considerazione delle peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche' la necessita' di un'azione a livello globale, Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso loro, delle generazioni future, Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e piu' in generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle comunita' indigene, Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro, Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione, Riconoscendo inoltre le attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la tutela della salute umana in relazione al mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo, Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione e' volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti, Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali, Constatando che non vi e' alcuna disposizione della presente Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformita' agli altri obblighi di tale Parte in relazione al vigente diritto internazionale, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obiettivo Obiettivo della presente Convenzione e' proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

Convenzione-art. 2

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata; b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche piu' efficaci per prevenire e, qualora cio' non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per una determinata Parte o in relazione ad un impianto specifico nel territorio di tale Parte. In questo contesto: i) per «migliori» si intendono le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad una determinata Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un rilevante settore industriale a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei benefici, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla Parte in questione, e iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti; c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione della combinazione piu' adeguata di strategie e misure di controllo ambientale; d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6); e) per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o piu' atomi di altri elementi chimici, che puo' essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche; f) per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente; g) per «Parte», si intende uno Stato o un'organizzazione per l'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione e' in vigore; h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle Parti; i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attivita' di estrazione in cui il mercurio e' il principale materiale ricercato; j) per «organizzazione per l'integrazione economica regionale», si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera di una Parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente Convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Convenzione-art. 3

Art. 3 Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio 1. Ai fini del presente articolo: a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a: a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attivita' di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali, incluso il carbone, o i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o c) prodotti con aggiunta di mercurio. 3. Ciascuna Parte non deve consentire attivita' di estrazione primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero gia' in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte. 4. Ciascuna Parte autorizza unicamente il proseguimento delle attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di questo periodo il mercurio proveniente dalle attivita' di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, o per essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi. 5. Ciascuna Parte deve: a) impegnarsi a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio; b) adottare misure al fine di garantire che, qualora la Parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi. 6. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio ad eccezione dei seguenti casi: a) se l'esportazione e' diretta ad un'altra Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di: i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della presente Convenzione, o ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o b) se l'esportazione e' diretta ad una non-Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che: i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente ed il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, e ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito ad una Parte dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10. 7. Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto ai sensi del paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al Segretariato dalla Parte o dalla non-Parte importatrice. Tale notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. 8. Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio proveniente da una non-Parte cui trasmettera' il proprio consenso scritto se tale non-Parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b). 9. Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo 8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio ed abbia attuato misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La Parte trasmette al Segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni normative nazionali, nonche' informazioni sulle quantita' e sui paesi di origine del mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato per l'attuazione e l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti. 10. La procedura di cui al paragrafo 9 e' applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa procedura, a meno che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il caso in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle Parti. 11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea a dimostrare che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte. 12. Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 ed elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), ed al paragrafo 8. 13. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro inclusione in un allegato aggiuntivo adottato ai sensi d dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

Convenzione-art. 4

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