LEGGE 12 ottobre 2020, n. 136
Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 21 ottobre 2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo quadro di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo medesimo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Amendola, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo quadro-art. 1
ACCORDO QUADRO tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», da una parte, e L'AUSTRALIA dall'altra, in seguito denominati «le parti», CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono; ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003; RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e del buon governo; SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo; ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato; CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione; DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali; AFFERMANDO la volonta' di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza; RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione; ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformita' per i prodotti industriali e scambio di dati dei passeggeri aerei; PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalita' dell'accordo 1.L'accordo persegue le seguenti finalita': a) istituire un partenariato rafforzato tra le parti; b) fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco; c) rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. 2.In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.
Accordo quadro-art. 2
Articolo 2 Fondamenti della cooperazione 1.Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni. 2.Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali e lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito - nonche' dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. 3.Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti. 4.Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, compreso il cambiamento climatico. 5.Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo. 6.L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
Accordo quadro-art. 3
Articolo 3 Dialogo politico 1.Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare. 2.Il dialogo politico ha l'obiettivo di: a) promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali; b) rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilita' di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali. 3.Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme: a) consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario; b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti; c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti; d) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.
Accordo quadro-art. 4
Articolo 4 Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto Le parti convengono di: a) promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali; b) collaborare e coordinarsi, ove opportuno e anche con paesi terzi, per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto; c) incoraggiare la partecipazione ai rispettivi sforzi per promuovere la democrazia, anche attraverso l'istituzione di misure intese a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale.
Accordo quadro-art. 5
Articolo 5 Gestione delle crisi 1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilita' a livello internazionale. 2. A tal fine, esaminano le possibilita' di coordinare le attivita' di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi. 3. Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea.
Accordo quadro-art. 6
Articolo 6 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza a livello internazionale. 2. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonche' attuare integralmente e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle ADM; e) la collaborazione e il coordinamento delle attivita' di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni; f) la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in conformita' delle rispettive competenze. 4.Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.
Accordo quadro-art. 7
Articolo 7 Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali 1.Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2.Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione e/o dagli Stati membri, o ai quali essi hanno aderito, in conformita' con le loro competenze e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3.Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. 4.Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare nell'ambito dello stesso, promuovendo altresi' l'universalizzazione e la piena esecuzione del trattato da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. 5.Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, per garantire l'efficace attuazione degli embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformita' della Carta delle Nazioni Unite.
Accordo quadro-art. 8
Articolo 8 Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 1.Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2.Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalita' e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di: a) continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale); b) continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma; c) salvaguardare l'integrita' dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunita' (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.
Accordo quadro-art. 9
Articolo 9 Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1.Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani e in linea con il diritto internazionale applicabile, compresa la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. 2.In questo quadro e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e nelle valutazioni sulla sua attuazione, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare attraverso: a)la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; b) lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e la condivisione delle loro esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; c) l'individuazione di settori per una futura cooperazione, anche per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e per opporsi al finanziamento del terrorismo, anche tramite partenariati con paesi terzi; d) se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative regionali di cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; e) la collaborazione per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il relativo quadro normativo, adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale; f) la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; g) la condivisione delle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. 3.Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare, ove opportuno, per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino di risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica. 4.Le parti convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter- Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro. 5.Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di funzionari in materia di lotta al terrorismo.
Accordo quadro-art. 10
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