LEGGE 12 ottobre 2020, n. 138

Type Legge
Publication 2020-10-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 dell'Accordo medesimo.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Amendola, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo di partenariato-art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», da una parte, e LA NUOVA ZELANDA dall'altra, in seguito denominati «le parti», CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici, economici e culturali che le uniscono; ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre 2007, della dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare il ruolo dell'ONU; RIAFFERMANDO il loro fermo impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e della buona governance; RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda a favore dei principi del trattato di Waitangi; SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo; ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato; CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione; DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; RICONOSCENDO la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza; RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il comune interesse a promuovere la comprensione reciproca e forti legami interper­sonali, anche mediante il turismo, accordi reciproci in virtu' dei quali i giovani possano soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e altri soggiorni di breve durata; RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica, la governance economica globale, la stabilita' finanziaria e il multilateralismo efficace; RIBADENDO il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali; PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e la Nuova Zelanda, segnatamente in materia di gestione delle crisi, scienza e tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformita' e misure sanitarie; PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Nuova Zelanda che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, confor­memente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalita' dell'accordo La finalita' del presente accordo e' instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello.

Accordo di partenariato-art. 2

Articolo 2 Base della cooperazione 1. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici. 4. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'am­pliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici. 5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Accordo di partenariato-art. 3

Articolo 3 Dialogo 1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'. 2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme: a) vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario; b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti; c) consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno; d) riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.

Accordo di partenariato-art. 4

Articolo 4 Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.

Accordo di partenariato-art. 5

Articolo 5 Dialogo politico Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.

Accordo di partenariato-art. 6

Articolo 6 Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le parti convengono di: a) promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali, e b) collaborare e, ove opportuno, coordinarsi per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, anche nei paesi terzi.

Accordo di partenariato-art. 7

Articolo 7 Gestione delle crisi Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali anche tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012.

Accordo di partenariato-art. 8

Articolo 8 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e gli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 3. Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Accordo di partenariato-art. 9

Articolo 9 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti ribadiscono l'impegno a osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illecito di SALW e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento e la complementarita' delle loro azioni di contrasto al commercio illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Accordo di partenariato-art. 10

Articolo 10 Corte penale internazionale 1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determi­nazione: a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso; b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalita' e integrita' dello statuto di Roma.

Accordo di partenariato-art. 11

Articolo 11 Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario. 2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare: a) nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili; b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) scambiando pareri: i) sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione; ii) sulla prevenzione del terrorismo e iii) sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo; d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU; e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite. 3. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria interna­zionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo. 4. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).

Accordo di partenariato-art. 12

Articolo 12 Sviluppo 1. Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la poverta' e contribuire a un mondo piu' sicuro, equo e prospero. 2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attivita' di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico. 3. A tale scopo, le parti convengono: a) di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e b) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della poverta'.

Accordo di partenariato-art. 13

Articolo 13 Aiuti umanitari Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

Accordo di partenariato-art. 14

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.