LEGGE 12 ottobre 2020, n. 145

Type Legge
Publication 2020-10-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Amendola, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in appresso denominati gli «Stati membri», e L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione» o «UE», da una parte, e LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in appresso denominata «Afghanistan», dall'altra, in appresso denominate congiuntamente «parti», RIBADENDO il loro impegno a favore della sovranita', dell'indipendenza e dell'integrita' territoriale dell'Afghanistan; RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite, alle convenzioni internazionali e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; RICONOSCENDO i legami storici, politici ed economici tra le parti; CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione sulla base di valori comuni e del reciproco vantaggio; CONSIDERANDO gli obiettivi politici, i valori e gli impegni comuni cui le parti aderiscono, tra cui il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo; RICONOSCENDO che tali principi costituiscono parte integrante dello sviluppo a lungo termine; RICONOSCENDO che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtu' della costituzione dell'Afghanistan, e' titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese; CONSIDERANDO che l'Unione si e' impegnata a sostenere gli sforzi compiuti dall'Afghanistan per ottimizzare il proprio sviluppo nel prossimo decennio di trasformazione; SOTTOLINEANDO gli impegni reciproci assunti nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan svoltesi a Bonn nel dicembre 2011, a Tokyo nel luglio 2012 e a Londra nel dicembre 2014; RIBADENDO l'impegno dell'Afghanistan a continuare a migliorare la governance e l'impegno dell'Unione nei confronti di un dialogo duraturo con l'Afghanistan; CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla portata globale delle relazioni che intendono promuovere attraverso il presente accordo; RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per i propri popoli e la loro volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse; RICONOSCENDO che, conformemente alla costituzione dell'Afghanistan, l'emancipazione delle donne e la loro piena partecipazione su basi di parita' in tutte le sfere della societa', compresa la partecipazione all'elaborazione di decisioni nell'ambito del processo politico a tutti i livelli, sono essenziali per conseguire l'uguaglianza e la pace; RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a basso reddito, in situazione post-conflitto e senza sbocco sul mare, ai fini di una crescita economica sostenuta e dello sviluppo sostenibile, di una tempestiva e piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU e gli eventuali parametri di sviluppo successivamente adottati dall'Afghanistan, nonche' di una maggiore integrazione dell'Afghanistan nella regione; RICONOSCENDO la necessita' di adottare misure efficaci per promuovere l'integrita' e la responsabilita', garantire il corretto impiego dei fondi pubblici e lottare contro la corruzione; RICONOSCENDO che una maggiore cooperazione tra le parti dovrebbe favorire la capacita' dell'Afghanistan di migliorare la qualita' dell'amministrazione e la governance, nonche' la trasparenza e l'efficacia della gestione delle finanze pubbliche; RIBADENDO l'importanza del coordinamento nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali, in particolare per quanto riguarda le strategie delle parti in materia di sfide globali e di cooperazione economica regionale; RICONOSCENDO che il terrorismo rappresenta una minaccia per le rispettive popolazioni e per la sicurezza comune, ed esprimendo il proprio fermo impegno a combattere tutte le forme di terrorismo, istituendo una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per eliminarle in conformita' del diritto internazionale, ivi compresi i diritti umani e il diritto umanitario; RIBADENDO l'impegno comune a combattere la criminalita' organizzata, compresi la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il traffico di stupefacenti, anche attraverso meccanismi regionali e internazionali; RICONOSCENDO che il traffico di stupefacenti illegali rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza e che occorre una cooperazione regionale e internazionale concertata per contrastare la coltivazione, la produzione, l'agevolazione, il traffico e il consumo di stupefacenti e la relativa domanda, nonche' la diversione dei precursori, e riconoscendo l'importanza di mezzi di sostentamento alternativi per i coltivatori di papavero in tale contesto; RICONOSCENDO la necessita' di rispettare gli impegni internazionali a favore del disarmo e della non proliferazione; CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, prefiggendosi il compito di perseguire i crimini piu' gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale, RICONOSCENDO che gli scambi e gli investimenti diretti esteri svolgeranno un ruolo significativo nello sviluppo dell'Afghanistan e che le parti attribuiscono particolare importanza ai principi e alle norme riguardanti il commercio internazionale contenuti, tra l'altro, nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ESPRIMENDO il loro fermo impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, anche in ambiti quali la protezione dell'ambiente, una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e una promozione e un'attuazione efficaci delle norme del lavoro riconosciute a livello internazionale; RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione; RICONOSCENDO che occorre rivolgere particolare attenzione alla situazione e ai diritti fondamentali dei rifugiati e degli sfollati interni, compreso il ritorno sicuro, ordinato e volontario alle loro case; PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi all'Afghanistan che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del suddetto titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformita' del protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali ulteriori misure interne all'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Campo di applicazione e obiettivi 1. E' istituito un partenariato tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai rispettivi regolamenti e alle rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali. 2. Il partenariato intende consolidare il dialogo e la cooperazione al fine di: a) sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione; b) promuovere lo sviluppo sostenibile, un contesto politico stabile e democratico, nonche' l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale; c) instaurare un dialogo regolare sulle questioni politiche, compresi la promozione dei diritti umani e della parita' uomo-donna e il coinvolgimento della societa' civile; d) promuovere la cooperazione allo sviluppo nell'ambito del comune impegno delle parti a favore dell'eliminazione della poverta' e dell'efficacia degli aiuti; e) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le parti con reciproco vantaggio e al fine di cooperare in tutti i settori di comune interesse in ambito economico, commerciale e in materia di investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimento sostenibili e di prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, secondo modalita' coerenti e complementari con le iniziative regionali presenti e future; f) migliorare il coordinamento tra le parti per affrontare le sfide globali, promuovendo in particolare soluzioni multilaterali, e g) promuovere il dialogo e la cooperazione in una serie di settori specifici di reciproco interesse, ivi compresi modernizzazione della pubblica amministrazione e gestione delle finanze pubbliche, giustizia e affari interni, ambiente e cambiamenti climatici, risorse naturali e materie prime, riforma del settore della sicurezza, istruzione e formazione, energia, trasporti, agricoltura e sviluppo rurale, servizi finanziari, fiscalita', dogane, occupazione e sviluppo sociale, salute e sicurezza, statistiche, cooperazione regionale, cultura, tecnologie dell'informazione e settore audiovisivo/ media. 3. In tale contesto, viene rivolta particolare attenzione allo sviluppo di capacita' per sostenere lo sviluppo delle istituzioni afghane e garantire che l'Afghanistan possa trarre pieno vantaggio dalle opportunita' offerte dalla cooperazione rafforzata nel quadro del presente accordo. 4. Le parti favoriscono i contatti tra parlamentari, membri della societa' civile e professionisti al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle istituzioni parlamentari e ad altre istituzioni democratiche. 5. Le parti si adoperano per promuovere la comprensione anche tramite la cooperazione tra organismi quali gruppi di riflessione, universita', imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Principi generali 1. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 2. Le parti riconoscono che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtu' della costituzione dell'Afghanistan, e' titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese. 3. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 4. Le parti confermano il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali successivi parametri di sviluppo. In tal modo, esse riconoscono la responsabilita' dell'Afghanistan in materia di elaborazione e attuazione dei suoi piani di sviluppo economico e sociale e delle relative politiche di sviluppo, compresi i programmi di priorita' nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale contesto a un elevato livello di tutela ambientale, a una societa' inclusiva e alla parita' uomo-donna. 5. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del parlamento e del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli. 6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgera' nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Dialogo politico Le parti instaurano un dialogo politico regolare che, se del caso, puo' svolgersi a livello ministeriale. Tale dialogo consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato e favorisce una migliore comprensione reciproca e una maggiore solidarieta'. Le parti intensificano il dialogo politico a sostegno degli interessi comuni, comprese le rispettive posizioni nelle sedi regionali e internazionali.

Accordo-art. 4

A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITA' UOMO-DONNA E SOCIETA' CIVILE Articolo 4 Diritti umani 1. A integrazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 puo' comprendere, tra l'altro: a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema; c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan; d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Parita' uomo-donna 1. Le parti cooperano per consolidare le politiche e i programmi attinenti alle questioni di genere, potenziare la capacita' istituzionale e amministrativa e sostenere l'attuazione di strategie sulla parita' uomo-donna, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parita' a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira in particolare a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, soprattutto in materia di istruzione. 2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a: a) garantire che le questioni di genere siano debitamente integrate in tutte le strategie, le politiche e i programmi in materia di sviluppo, in particolare quelli riguardanti la partecipazione politica, la salute e l'alfabetizzazione, e b) consentire lo scambio di esperienze e migliori prassi nella promozione della parita' uomo-donna e promuovere l'adozione di misure concrete a favore delle donne.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Societa' civile 1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata, in particolare delle universita', nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile onde garantirne l'effettiva partecipazione. 2. Le parti collaborano per promuovere il ruolo della societa' civile, in modo da consentirle di: a) essere consultata nel processo di elaborazione delle politiche nazionali, secondo i principi democratici e le disposizioni costituzionali; b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione; c) ricevere, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, risorse finanziarie conformemente ai principi di trasparenza e responsabilita', nonche' un sostegno per potenziare la propria capacita' nei settori chiave, e d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

Accordo-art. 7

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