DECRETO 23 novembre 2020, n. 169
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilita' economico-patrimoniale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio. 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».
Art. 14
Requisiti di indipendenza dei sindaci
2.E' fatta salva la possibilita' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo bancario.
3.Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
Art. 15
Indipendenza di giudizio e sua valutazione
1.Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
2.Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.
3.L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonche' delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del testo unico bancario e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del testo unico della finanza; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5.L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile: «Art. 2391 (Interessi degli amministratori). - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa', precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societa' dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla societa' dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano derivati alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. «Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformita' all'art. 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonche' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.». Il Capo IX del Titolo V (Delle societa') del Libro V (Del Lavoro) del codice civile reca: «Direzione e coordinamento di societa'». - Si riporta il testo degli articoli 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. - 3. (Omissis). 4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio. 4-bis. - 4-ter. (Omissis) 4-quater. La Banca d'Italia dis.ciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. (Omissis)». «Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E' facolta' del Consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste. 2. 2-bis. 3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.». - Si riporta il testo del comma 2-novies dell'art. 6 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. - 2-octies (Omissis). 2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.». - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari). - 1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita' di vigilanza di settore competente. 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Sezione V Disponibilita' di tempo e limiti al cumulo degli incarichi
Art. 16
Disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi
1.Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre societa', imprese o enti, le altre attivita' lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilita' di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attivita', fatti o situazioni richiedono.
2.La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
3.In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente puo' dedicare e' idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.
5.L'organo competente verifica l'idoneita' del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.
6.Se la disponibilita' di tempo non e' sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o piu' incarichi o attivita' o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilita' di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente e' verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilita' di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneita' dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
Art. 17
Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa
2.Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca.
3.L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.
Art. 18
Esenzioni e modalita' di aggregazione degli incarichi
1.I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
4.Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
5.L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' esecutivo; negli altri casi e' considerato come incarico non esecutivo.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 si veda nelle note all'art. 1.
Art. 19
Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo
1.L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18, e' consentita a condizione che non pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.
4.L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non puo' beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3.
5.Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3.
Sezione VI Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa
Art. 20
Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa
1.Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa si applicano gli articoli 3, 4 e 5.
2.Si applica inoltre l'articolo 10 limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7, 8 e 9, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere omessa per i responsabili delle principali funzioni aziendali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una banca di maggiori dimensioni o complessita' operativa.
Sezione VII Disposizioni speciali sui requisiti di professionalita' e indipendenza dei consiglieri nelle banche che adottano i modelli dualistico e monistico di amministrazione e controllo
Art. 21
Banche che adottano il sistema dualistico
1.Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalita' previsti per i sindaci dall'articolo 9 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 14; se e' costituito il «comitato per il controllo interno» ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario attuative del testo unico bancario, il possesso di tali requisiti e' verificato sui suoi componenti.
2.Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione della banca, degli amministratori delle societa' da questa controllate e delle societa' sottoposte a comune controllo, nonche' coloro che sono legati alla banca, o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3.I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.
4.Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all'articolo 9, comma 3, per il presidente del collegio sindacale.
5.Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3.
6.Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 22
Banche che adottano il sistema monistico
1.Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.
2.Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 9 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 14; il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione e' stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nella banca. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo bancario.
3.Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.
Sezione VIII Valutazione dell'idoneita' e pronuncia di decadenza
Art. 23
Valutazione da parte degli organi competenti
1.Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonche' l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.
2.La valutazione da effettuare in occasione della nomina e' condotta, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa e' condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7.
3.In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non e' necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. La nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile si considera un rinnovo. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, essa puo' essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.
4.Gli esponenti e i responsabili delle principali funzioni aziendali forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1.
5.La trasmissione delle informazioni da parte degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali deve avvenire con modalita' e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo.
6.L'organo competente effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali. Se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai sensi del presente regolamento, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto.
7.Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, o dei responsabili delle principali funzioni aziendali quando accerta il difetto di idoneita' ai sensi del presente decreto e questo non puo' essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio' e' ammesso ai sensi del presente regolamento, o tali misure non sono state adottate.
8.Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere del comitato nomine o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneita' dell'esponente. La decadenza e' pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza piu' elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.
9.Nei confronti dei responsabili delle principali funzioni aziendali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile: «Art. 2386 (Sostituzione degli amministratori). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di pani di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
Art. 24
Verifica dell'autorita' di vigilanza competente
1.Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del testo unico bancario, la Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dalla banca, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 16.
2.La Banca d'Italia, fermi i poteri che le sono attribuiti ai sensi del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.
3.Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.
Note all'art. 24: - Il testo del comma 6 dell'art. 26 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle note alle premesse.
Sezione IX Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
Disposizioni finali e di coordinamento
1.Resta ferma la possibilita' per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.
2.Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali nonche' di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3.Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonche' quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale piu' elevato.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle note all'art. 15. - Il Titolo VIII (Sanzioni) del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comprende gli articoli da 130 a 145-quater ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, Supplemento ordinario n. 92. - La Parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca: «Sanzioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, Supplemento ordinario n. 52. - Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 recante «Attuazione della Direttiva 2013/36/UE, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 giugno 2015, n. 134.
Art. 26
Norme transitorie ed entrata in vigore
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data.
2.Per i responsabili delle principali funzioni aziendali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.
3.Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.
4.Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.
5.Nelle banche di minore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f) possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso la banca; ii) l'articolo 13, comma 1, lettera g) non si applica.
6.Per i confidi le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti gia' in carica.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72: «Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. - 6. (Omissis) 7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa. (Omissis)». - Il testo dell'art. 2386 del codice civile e' riportato nelle note all'art. 23. - Si riporta il testo dell'art. 2401 del codice civile: «Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione del collegio medesimo.». - Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 27
Abrogazioni
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, commi da 1 a 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.
Il Ministro: Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1490
Allegato
Allegato CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA AL CRITERIO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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