DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020, n. 179

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2020-12-18
Ultimo aggiornamento 2020-12-30
State In force
Source Normattiva
articles 17
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1.Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuita' degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio.

2.Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della societa' o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.

3.Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2-bis e 5, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: «Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - (Omissis). 2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. (Omissis). 5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile: «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale. Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474: «Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi, nonche' le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque percento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonche' le societa' collegate; il limite riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, societa' fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di societa' terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di societa' quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non quotate. (Omissis).».

Art. 15

Composizione del gruppo di coordinamento

1.Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e' integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

2.I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro della salute Speranza

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, reg.ne n. 1663

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