LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
636.Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
637.Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.
638.Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
639.I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
640.Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.
641.Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
642.Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonche' la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
643.Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
645.Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonche' tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonche' il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
646.Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' per la loro attuazione.
648.Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.
649.All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno». (48)
650.All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma».
653.I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
654.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
655.Il contributo di cui al comma 654 e' riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
656.I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente puo' in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.
657.
658.Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
660.Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicita', anche al fine di accrescere la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
661.All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonche' alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».
663.All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
665.All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».
666.In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
667.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
668.L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
669.Al fine di garantire la continuita' territoriale dell'area dello Stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilita' dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.
671.E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021. (32)
672.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
673.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
674.L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
675.Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
676.Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (32)
677.Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021. (32)
678.L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
679.Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
680.Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.
681.All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti: «e i contratti di servizio».
682.Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato.
683.Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.
684.Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.
685.Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
686.Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.
687.II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuita' del servizio, provvede ad assicurare la continuita' dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
688.Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita', e di assicurare la continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.
690.Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularita' della medesima Regione.
691.Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
692.Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilita' per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilita'», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
693.Alle medesime finalita' di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilita' erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
694.Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilita' sono destinate, per l'anno 2021, alla finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
695.All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
696.Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo di proprieta' e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facolta' e' concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche' in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».
697.Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilita' elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario e' tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi nonche' dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi. Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonche' ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.
698.Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilita' sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attivita' di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, e' riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche' con questa modalita' il veicolo non superi i 6 km/h.».
699.L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
700.Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (25)
701.Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.(56)
701-bis.La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate nella tabella di cui all'allegato G-bis alla presente legge e nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
701-ter.In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali.
701-quater.Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies.Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-sexies.Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.
702.Per le finalita' di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
703.Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che e' automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
704.Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.
705.Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
706.A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e' riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione del presente comma.
707.Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.
708.All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e' superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare».
710.La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi.
711.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonche' delle ricevute di presentazione.
712.Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.
713.A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.
714.Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
717.Alle imprese beneficiarie puo' essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.
718.Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalita' di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari e' reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
719.L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
720.Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonche' un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
721.All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana Spa».
722.Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
723.Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la societa' ANAS Spa e' autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse gia' destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
724.Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gia' assegnate alla societa' ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
725.All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti».
726.All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire».
727.All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali».
728.Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
729.Il fondo di cui al comma 728 e' finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 732.
730.Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorita' competente.
730-bis.Per le finalita' di cui al comma 729, per 'nave abbandonata' si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore o l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, del codice della navigazione nei casi di unita' che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino, ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata la nave.
730-ter.Per le finalita' di cui al comma 729, per 'relitto' si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi.
731.Per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
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