DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020, n. 185

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2020-12-28
Ultimo aggiornamento 2021-01-14
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 5: - Si riporta il comma 3 dell'art. 18, della legge 23 agosto 1988 n. 400: «3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.». - Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n 520: «Art. 3 (Cessazione dell'affidamento). - 1. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.». - Si riporta il comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».

Art. 6

Valorizzazione del merito

1.Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.

2.La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non puo' superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale.

3.La contrattazione collettiva garantisce, a parita' di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 6: - Si riporta il comma 3-ter dell'art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.».

Art. 7

Il ciclo di gestione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri

1.Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta annualmente, entro il mese di ottobre, le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche.

2.Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico-amministrativo emanano le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri agli stessi affidate, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi, nonche' gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.

3.Gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, anche per il tramite dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

4.Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.

5.La rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica, del grado di raggiungimento degli obiettivi.

6.Entro il mese di giugno il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' provvede a trasmettere al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture dell'amministrazione rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. A tal fine, entro il mese di maggio le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a trasmettere all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', le informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione.

7.L'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione, entro il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che contiene anche istruzioni sulle modalita' di indicazione degli obiettivi delle strutture.

8.A seguito dell'emanazione delle linee guida e dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione, prende avvio l'iter di definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9.L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' garantiscono l'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica.

Art. 8

Obiettivi e indicatori

Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: «Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. 2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».

Art. 9

Monitoraggio della performance

1.Il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera con indipendenza e autonomia e controlla che le eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano esposte, se pertinenti, nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1.La misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza tramite l'assegnazione, nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a piu' strutture.

Art. 11

Soggetti

Art. 12

Disposizioni finali

1.Il presente regolamento si applica a decorrere dal ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2021.

2.E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attivita' di valutazione relative all'anno 2020. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 28 dicembre 2020 Il Presidente: Conte Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministro degli affari esteri, reg.ne n. 58

Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, abrogato dal presente regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05-08-2011, recava: «Regolamento recante attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo».

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