DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2020, n. 187

Type Decreto legislativo
Publication 2020-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

2.All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».

3.L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, è sostituito dal seguente: «Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. 2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.».

4.All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)».

8.All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.».

9.All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.

10.All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.».

13.All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo».

14.All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4».

15.All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti: «il documento informativo».

16.All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.

17.All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono».

19.Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole: «Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali».

21.Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole: «Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali», sono soppresse.

23.All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183», e le parole «quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità» sono soppresse.

28.All'articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,».

29.All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.».

30.All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole «mercati finanziari» è inserita la seguente: «non».

34.All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109. 2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.».

35.All'articolo 344-decies del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non applica l'articolo 344-novies;».

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