DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonchè della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.
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