DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli 17 e 18;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonchè in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.
2.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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