DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. 193
Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 174;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Riordino dell'organismo e vigilanza
1.Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2.Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.
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