DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2020, n. 195

Type DPR
Publication 2020-09-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, commi 732, 733 e 734;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Statuto della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»

1.E' approvato lo statuto della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» nel testo allegato al presente decreto.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 998

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'art. 1, commi 732, 733, 734 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita' della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 733. La fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di seguito denominata "Tecnopolo", e' istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprieta' intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza. 734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.». - Il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020.

Allegato-art. 1

Allegato STATUTO DELLA FONDAZIONE «ISTITUTO DI RICERCHE TECNOPOLO MEDITERRANEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE» Art. 1. Istituzione 1. La fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di seguito denominata «Tecnopolo», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' una persona giuridica privata, risponde ai principi della fondazione di partecipazione ed e' soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro, e' dotata di autonomia gestionale ed ha durata illimitata. 2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Tecnopolo rispondono ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita'. 3. Il Tecnopolo ha sede legale a Taranto. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del Tecnopolo, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' del Tecnopolo, attivita' di promozione, nonche' di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto al Tecnopolo stesso. 4. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Allegato-art. 2

Art. 2. Scopo e ambito di attivita' 1. L'istituzione del Tecnopolo risponde all'obiettivo di promuovere un hub italiano con proiezione internazionale sullo sviluppo sostenibile, quale asset strategico dell'innovazione. Attraverso le attivita' poste in essere, il Tecnopolo intende, con specifico riferimento al suo ambito di operativita': rafforzare le capacita' di ricerca di base, industriale e di sviluppo sperimentale presenti sul territorio nazionale; imprimere una accelerazione allo sviluppo di tecnologie ad alto potenziale finalizzate alla mitigazione degli impatti derivanti da attivita' produttive o dalla presenza antropica, alla produzione e trasformazione delle energie rinnovabili e al rafforzamento dei principi dell'economia circolare; sperimentare nuovi approcci collaborativi per accorciare i tempi di dispiegamento delle innovazioni proposte. 2. Per perseguire i suoi scopi istitutivi e con riferimento ai settori innovativi di elezione, il Tecnopolo: a) promuove la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione di soluzioni tecnologiche, processi e prodotti, privilegiando l'attrazione, l'integrazione ed il coordinamento di competenze, conoscenze e progettualita' provenienti da diverse istituzioni, da imprese e gruppi di ricerca operanti a livello nazionale ed internazionale, sviluppando partenariati in grado di aumentare la capacita' di risposta ai problemi dello sviluppo sostenibile nell'ottica di ridurre la frammentazione del sistema di ricerca e di aumentare le ricadute positive sul centro e sui partner in un'ottica di reciproco vantaggio, promuovendo l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata, nonche' lo sviluppo sperimentale; b) si propone come luogo per sviluppare progetti prototipali in grado di portare una tecnologia da TRL basso a TRL intermedio, pre-commerciali, selezionando al contempo quelle piu' interessanti per lo scale-up, l'industrializzazione ed eventualmente per la creazione di start-up. In quest'ottica, promuove attivita' di scouting e testing di idee progettuali; c) sviluppa ed agisce da acceleratore delle soluzioni tecnologiche indicate dalla ricerca scientifica di eccellenza, sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in partenariato, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza, nazionali e internazionali, instaurando rapporti con organismi omologhi, nazionali ed internazionali, assicurando l'apporto e promuovendo l'attrazione di ricercatori, italiani e stranieri, operanti presso istituti esteri di eccellenza; d) si attiva nell'individuazione e attrazione di imprese sul territorio nazionale e in particolare su quello di Taranto, centri di eccellenza e laboratori di ricerca ad alto contenuto di conoscenza dall'Italia e dal mondo, anche attraverso un'offerta di servizi di ospitalita' delle attivita' di ricerca ed integrazione con l'ecosistema produttivo e della ricerca cui ha accesso, supporto specialistico nelle attivita' di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della proprieta' intellettuale generata, internazionalizzazione, accesso al mercato dei capitali, alta formazione specialistica e divulgazione scientifica; e) favorisce l'applicazione e l'adozione in campo industriale e in sede pubblica delle innovazioni individuate, valorizzando le relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale; f) effettua studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e alle finalita' del Tecnopolo. 3. Il Tecnopolo contribuisce attivamente all'impiego delle innovazioni connesse ai settori d'elezione in ambito pubblico e privato, quali strumenti per il bene comune, leve per migliorare la qualita' dell'ambiente e ridurre le emissioni inquinanti. A tal fine, il Tecnopolo opera per la promozione, la conoscenza, l'accrescimento di competenze e la diffusione di tali temi in ambito produttivo, pubblico e tra la cittadinanza: a) mediante il sostegno ad attivita' di ricerca, pubblicistiche, di formazione, di sviluppo di buone pratiche; b) predisponendo gli strumenti e le modalita' di verifica dei risultati raggiunti e degli impatti effettivamente prodotti in ambito sociale, occupazionale, tecnologico e di generazione di nuova conoscenza; c) attuando programmi di alta formazione. 4. Fermo restando il carattere non lucrativo dello scopo, il Tecnopolo puo' compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore o comodatario, o sui quali, in ogni caso, vanti diritti, comunque determinati e qualificati. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Tecnopolo puo': a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonche' richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; b) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attivita'; c) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a mero fine esemplificativo e non esclusivo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprieta' o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere; d) svolgere tutte le attivita' necessarie al fine di raccogliere o ricevere fondi o donazioni, in denaro o in natura; e) ricevere donazioni di natura immobiliare; f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi del Tecnopolo; g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di, o partecipare in, imprese, spin-off, start-up, scale-up connesse alle innovazioni trattate, nonche' a veicoli di investimento specializzati nelle aree di interesse del Tecnopolo, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali; h) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di fini analoghi, o comunque similari, a quelli del Tecnopolo, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti; i) acquisire in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge.

Allegato-art. 3

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